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TUTTE LE RISPOSTE SUL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

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Pubblichiamo le domande e le relative risposte formulate dai relatori durante il Seminario “SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08?”, in cui sono state approfondite le novità e le modifiche apportate dalla Legge 215/2021, di cui abbiamo parlato in una precedente news, al D. Lgs. 81/08 con particolare riferimento al Provvedimento di Sospensione dell’Attività Imprenditoriale.

Ricordiamo che è possibile seguire il Seminario “SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08?” sulla piattaforma E-learning di Vega Formazione.

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Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DOMANDARISPOSTA
In un cantiere dove sono presenti ed operano più imprese, se una di queste non ha redatto il POS, viene adottato il provvedimento di sospensione solo per l’impresa sprovvista di POS o per l’intero cantiere?In caso di mancanza di POS, il provvedimento di sospensione è da intendersi esclusivamente per l’attività della singola impresa che non lo ha redatto.
Il lavoratore che non utilizza DPI può essere oggetto di sanzione da parte dell’organo di vigilanza?L’Allegato I del D. Lgs. 81/08 contiene l’elenco delle fattispecie di violazione delle norme di sicurezza sul lavoro che determinato l’adozione del provvedimento di sospensione. Per quanto riguarda i DPI, nell’Allegato I sono contemplati solo i DPI di protezione contro le cadute dall’alto e la sospensione si applica solo nel caso di “mancata fornitura”. Pertanto la presenza di un lavoratore che non utilizza DPI anticaduta forniti dall’azienda, in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza, non determina l’adozione del provvedimento di sospensione.
L’assenza di nomine di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) potrebbe determinare l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività?  L’art. 17 del D. Lgs. 81/08 individua gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro e tra questi c’è la nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Datore di Lavoro può nominare un RSPP interno all’azienda oppure può affidare il ruolo ad un consulente RSPP esterno. A seconda delle dimensioni o della tipologia di azienda, il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) la cui nomina è facoltativa. La mancata nomina degli ASPP non rientra quindi tra le gravi violazioni che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione.
Se in un’attività commerciale a rischio basso (salone di estetista, parrucchieri, etc.) a fronte di un sopralluogo ispettivo, viene riscontrato che un dipendente non ha la formazione, l’attività è soggetta a provvedimento di sospensione?Con le modifiche apportate all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021 è sufficiente che ad un controllo da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, tecnici dell’ASL) sia accertata una delle fattispecie di violazione di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/08 per incorrere nel Provvedimento di Sospensione dell’attività, a prescindere dal livello di rischio. La mancata formazione e addestramento è, appunto, una delle gravi violazioni identificate dall’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I (mancata formazione ed addestramento, mancata fornitura dei DPI anticaduta). Precisiamo che per l’adozione del provvedimento di sospensione è necessario che l’organo di vigilanza rilevi la mancanza sia della formazione che dell’addestramento.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non aggiornato da tempo, in caso di controlli ispettivi viene considerato come mancata elaborazione del DVR (fattispecie n. 1 dell’Allegato I) e determina l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività?L’allegato I del D. Lgs. 81/08 individua tra le fattispecie che determinano l’adozione del provvedimento di sospensione la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, non il mancato aggiornamento. Il mancato aggiornamento del DVR, quindi, è sanzionabile ma non determina l’adozione del provvedimento di sospensione.
Il mancato addestramento dei lavoratori addetti al reparto salumeria di un supermercato può determinare l’adozione del provvedimento di sospensione?Con le modifiche apportate all’art. 14 del D. Lgs. 81/08 dalla Legge 215/2021 è sufficiente che ad un controllo da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, tecnici dell’ASL) sia accertata una delle fattispecie di violazione di cui all’Allegato I del D. Lgs. 81/08 per incorrere nel Provvedimento di Sospensione dell’attività, a prescindere dal livello di rischio. La mancata formazione e addestramento è, appunto, una delle gravi violazioni identificate dall’Allegato I. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I (mancata formazione ed addestramento, mancata fornitura dei DPI anticaduta). Precisiamo che per l’adozione del provvedimento di sospensione è necessario che l’organo di vigilanza rilevi la mancanza sia della formazione che dell’addestramento.

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