INL: CHIARIMENTI SU LAVORO IRREGOLARE E SOSPENSIONE ATTIVITÀ
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Tra le modifiche al D. Lgs. 81/08 introdotte dalla Legge 215/2021 una delle più significative è stata la modifica all’art. 14 che prevede un’estensione della possibilità di applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro irregolare e/o di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, la nuova scrittura dell’art. 14 del D.Lgs. 81/08 prevede che: “al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
COS’È IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE?
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un atto emesso dall’organo di vigilanza, qualora nell’atto ispettivo vengano accertate condizioni di lavoro irregolare e/o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
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Gli organi ispettivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicati nell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 sono:
- Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) «al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché contrastare il lavoro irregolare»;
- Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali (ASL) «nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro»;
- Comando provinciale dei vigili del fuoco (VVF) territorialmente competente «…limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi».
Con le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 con la Legge 215/2021, in capo all’organo ispettivo viene meno la facoltà di valutare l’opportunità o meno di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: in sostanza l’organo di controllo, a fronte di una grave violazione di norme antinfortunistiche, deve – deve, non può – procedere con la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Come previsto, l’entrata in vigore di questa modifica ha comportato nel corso del 2022 un incremento dell’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ne ha dato risalto, anche attraverso comunicati presenti nel proprio sito istituzionale, nel quale riassumeva gli esiti di queste verifiche ispettive.
QUALI SONO LE GRAVI VIOLAZIONI SULLA SICUREZZA DI CUI PARLA L’ART. 14?
Le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono far scattare il provvedimento di sospensione sono riportate nell’Allegato I al D. Lgs. 81/08. Tra queste, per citarne alcune, è prevista la mancata elaborazione del DVR e del Piano di Emergenza ed Evacuazione, la mancata formazione e addestramento dei lavoratori, la mancata nomina del RSPP, la mancata elaborazione del POS nei cantieri temporanei e mobili, l’assenza di protezioni contro la caduta nel vuoto, ecc.
Ecco di seguito l’elenco completo delle fattispecie di violazioni per le quali è applicata la sospensione dell’attività imprenditoriale:
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
- Mancata formazione ed addestramento.
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
- Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
- Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
Nell’ipotesi di violazione di una o più delle fattispecie sopra elencate, presupposto per la revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse.
LA NOTA 162-2023 DELL’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha risposto, con nota 162-2023, ad un quesito sulla possibilità di procedere all’adozione di un provvedimento di sospensione nei confronti di una impresa che occupi un solo dipendente “in nero” con conseguente violazione prevenzionistica relativa alla mancanza del DVR e della nomina del RSPP.
Infatti, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D. Lgs. 81/08, i provvedimenti di sospensione “per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.
L’eccezione si riferisce esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Chiarisce pero l’INL che, “qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell’allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l’adozione del provvedimento cautelare”, tale esclusione non troverà applicazione e pertanto il personale ispettivo potrà procedere con il provvedimento di sospensione.
Qualora invece sia applicata la deroga in questione e non si adotti il provvedimento di sospensione, “il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l’allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico”.
Per completezza si allega la nota 162-2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
PER APPROFONDIRE: ARTICOLI CORRELATI…
Per approfondire il tema, consulta i seguenti articoli:
- SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: NOVITÀ DALLA LEGGE 215/21
- CIRCOLARE INL: NUOVE INDICAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
- TUTTE LE RISPOSTE SUL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
- PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE: COME FARE PER PREVENIRLO?
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- Nota 162-2023 dell’Ispettorato Nazionale del LavoroAccedi per scaricare
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