CIRCOLARE INL: NUOVE INDICAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
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Pubblicata la circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, relativa alla disposizione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Disposizioni in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” e alla precedente circolare n. 3/2021 dello stesso INL.
In una precedente news le principali novità introdotte dalla legge 215/2021 al D.lgs. 81/2008, in cui vengono indicate le violazione che portano alla sospensione dell’attività lavorativa.
La circolare n. 4/2021 dell’INL ha l’intento di “uniformare i comportamenti ispettivi” e fornire indicazioni in merito ai principali provvedimenti di violazione previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
COSA SI INTENDE PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI ISPETTIVI?
Essendo state estese le competenze delle Aziende Sanitarie Locali (ASL, ULSS, ATS…) anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, la circolare 4/2021 richiede di “intensificare a livello locale ogni utile raccordo con i servizi di prevenzione delle ASL anche al fine di sviluppare modelli operativi condivisi da attuare in attività di vigilanza coordinate e congiunte”.
Aggiungendo che le attività svolte sia dalle ASL che dall’INL dovranno svilupparsi tra il personale ispettivo al fine di promuovere un approccio uniforme alla verifica ispettiva, favorendo la creazione di gruppi di intervento e condividendo pertanto anche le opportune attività di programmazione, tenendo conto delle “opportunità di procedere, laddove ricorrano sia violazioni di cui all’Allegato I sia fattispecie di lavoro nero, all’adozione di un unico provvedimento di sospensione e di un unico provvedimento di revoca, una volta verificate tutte le condizioni abilitanti, tenuto conto della competenza esclusiva dell’INL in materia di lavoro irregolare”.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
La circolare indica i criteri per i quali l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, interviene in sede ispettiva e quelle che sono le modalità di sospensione in merito agli eventuali inadempimenti riscontrati in relazione al nuovo allegato I del D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento a:
- Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo
- Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS)
- Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale contro le cadute dall’alto
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla
- relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
COSA SUCCEDE IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE?
In caso sia riscontrata una delle carenze sopra indicate e quindi messo in atto il provvedimento di sospensione, l’organo di vigilanza formula i provvedimenti di prescrizione ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 758/94.
PER APPROFONDIRE…
Riportiamo in allegato la circolare n. 4/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
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