RENTRI: FIR DIGITALE, NUOVE REGOLE IN CASO DI DEGRADO TEMPORANEO DEI SERVIZI
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Con il Decreto Direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce le modalità operative da adottare quando i servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale risultano temporaneamente degradati.
Il nuovo decreto si affianca alle procedure già previste dal D.D. n. 319/2025, relativo all’indisponibilità dei servizi RENTRI, e dal D.D. n. 25/2026, dedicato alle misure di emergenza per il FIR digitale: il D.D. n. 254/2026 interviene invece nei casi di degrado temporaneo, quando il sistema resta operativo ma alcune funzionalità risultano limitate o non pienamente disponibili.
Per approfondire le modalità operative già previste in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del FIR digitale, consulta le precedente news di Vega Engineering:
- D.D. n. 25 del 5 febbraio 2026 – Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale
- D.D. n. 319 del 30 ottobre 2025 – Mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI
In fondo alla presente news è possibile scaricare gratuitamente il testo del DD 254/2026
COSA SI INTENDE PER “DEGRADO TEMPORANEO” DEI SERVIZI RENTRI?
Il degrado temporaneo si verifica quando, durante l’orario di disponibilità del servizio, una o più funzionalità RENTRI necessarie alla gestione del FIR digitale risultano degradate, limitate o non pienamente operative e non consentono di proseguire normalmente le operazioni.
La situazione non comporta la pubblicazione dell’avviso di indisponibilità come nel caso della mancanza di disponibilità dei servizi illustrata dai DD visti poco prima, bensì l’operatore riconoscerà la condizione di degrado attraverso gli specifici messaggi o codici di errore generati dal sistema RENTRI nei servizi di interoperabilità.
COSA FARE IN CASO DI DEGRADO TEMPORANEO DEL RENTRI?
Quando il degrado non consente di compilare, emettere o firmare il FIR digitale, è possibile ricorrere al FIR in formato cartaceo, secondo le modalità previste dal D.M. 59/2023. Nel campo annotazioni deve essere indicato che il formulario è stato emesso in modalità cartacea ai sensi del D.D. n. 254/2026.
Le misure previste dal decreto consentono inoltre di proseguire la gestione del formulario anche quando il problema si verifica dopo l’emissione del FIR digitale, durante il trasporto o nella fase di accettazione da parte del destinatario, ricorrendo alle specifiche procedure emergenziali previste dall’Allegato 1.
Per i FIR gestiti secondo queste modalità emergenziali non si applicano gli obblighi di trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel formulario.
FINO A QUANDO SI APPLICANO LE MISURE DI EMERGENZA?
Le modalità operative previste dal D.D. n. 254/2026 si applicano fino alla cessazione del degrado temporaneo e, per il singolo FIR interessato, fino alla conclusione del suo ciclo di vita; il decreto aggiorna inoltre il D.D. n. 25/2026 sulle modalità di comunicazione del passaggio dal FIR digitale a quello cartaceo, da effettuare tramite i servizi RENTRI una volta cessata l’indisponibilità e comunque tempestivamente.
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Documenti correlati
- D.D. n. 254 del 9 settembre 2026 Accedi per scaricare
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