GREEN PASS: ECCO LA PROCEDURA PER LA CONSEGNA IN AZIENDA
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Come noto, il Decreto Legge n. 127/2021 ha introdotto a partire dal 15/10/21 l’obbligo di possedere il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Abbiamo già affrontato il tema, mettendo anche a disposizione sul nostro sito:
- un esempio di procedura per i controlli del Green Pass in azienda
- il fac simile di incarico per gli addetti ai controlli del Green Pass in azienda
Ora, con la Legge n. 165 del 19/11/2021, sono state introdotte alcune modifiche, sia nell’ottica di semplificare le modalità di controllo, sia introducendo alcune correzioni e precisazioni.
In particolare il legislatore ha previsto la possibilità per il lavoratore di consegnare copia del proprio Green Pass al Datore di Lavoro, così da evitare continui controlli sul proprio Certificato Verde.
In una precedente news abbiamo messo a disposizione:
- il fac simile di Informativa Privacy sul controllo e consegna del Green Pass da parte del lavoratore
- il fac simile di dichiarazione di consegna Green Pass da parte del lavoratore alla propria azienda
Vediamo di seguito quali sono gli altri adempimenti richiesti per la ricezione e custodia della Certificazione Verde da parte dei lavoratori introdotta dalla Legge 165/2021.
PRIVACY E CUSTODIA E CONSERVAZIONE DEL GREEN PASS
Così come previsto dalla Legge n. 165 del 19 novembre 2021, il lavoratore può richiedere al proprio Datore di Lavoro di consegnare copia del proprio Green Pass (Certificazione Verde) in azienda. Il Datore di Lavoro, quindi, dovrà custodirlo e conservarlo, tenendo traccia della data di scadenza indicata dalla stessa Certificazione Verde, nel rispetto del Codice della Privacy (GDPR).
CHI PUO’ RICEVERE E ARCHIVIARE I GREEN PASS IN AZIENDA?
Il Datore di Lavoro dovrà stabilire una precisa procedura interna per la ricezione e archiviazione dei Green Pass dei lavoratori, incaricando uno o più addetti alla ricezione e custodia delle Certificazioni Verdi, attraverso apposita lettera di incarico. In tale incarico dovrà essere autorizzato l’incaricato:
- a richiedere ai lavoratori se intendono consegnare il Green Pass
- a ricevere copia cartacea o digitale della Certificazione Verde
- a conservare i Green Pass ricevuti, nel rispetto del segreto professionale e dei vincoli di riservatezza la documentazione ricevuta
- a verificare le scadenze dei Green Pass ricevuti dai lavoratori
Ricordiamo infatti che la consegna del Green Pass da parte del lavoratore all’azienda è una possibilità, concessa dal legislatore su base volontaria. La legge quindi prevede che il lavoratore che consegna copia del proprio Green Pass potrà essere esente dalla verifica per l’accesso al luogo di lavoro fino alla scadenza della Certificazione Verde.
Scopri il facsimile di designazione dell’Incaricato per la Ricezione e la Conservazione delle Certificazioni Verdi (Green Pass) in azienda: CLICCA QUI!
COME CONSERVARE I GREEN PASS CONSEGNATI IN AZIENDA?
Il Datore di Lavoro, dovrà provvedere alla custodia e conservazione dei Green Pass ricevuti dai propri lavoratori, predisponendo un’apposita procedura, conforme ai dettami della Privacy, per la gestione dei Dati Sensibili presenti sul Green Pass.
La procedura potrà prevedere che:
- l’incaricato dal Datore di Lavoro al Ricezione e Conservazione del Green Pass, verifichi l’adesione dei lavoratori, mediante gli strumenti definiti dal Datore di Lavoro, come a titolo di esempio l’invio di una mail, per richiedere al lavoratore se intende consegnare copia del Green Pass all’azienda.
- L’incaricato attende il riscontro da parte del lavoratore che, in piena libertà di scelta, qualora accetti di consegnare copia della certificazione, potrà inoltrare il green pass a mezzo mail o provvedere alla consegna cartacea della certificazione, per mezzo di un verbale di consegna del Green Pass
- l’incaricato conserva tutti i Green Pass ricevuti in luogo sicuro:
- per le copie cartacea la conservazione dovrà avvenire in cassetto o armadio chiuso a chiave
- per le copie digitali dovranno essere inserite in una cartella ad accesso limitato all’incaricato stesso ed eventualmente al Covid Manager (qualora nominato).
Dovranno inoltre essere comunicati al lavoratore incaricato della verifica dei Green Pass, per l’accesso ai luoghi di lavoro i nominativi dei lavoratori che avendo consegnato il Green Pass sono esentati dal controllo.
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