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NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI SULLA SICUREZZA: CHIARIMENTI DALL’INL

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La Legge n. 215/2021, di cui abbiamo parlato in una precedente news, ha apportato numerose e rilevanti modifiche al D. Lgs 81/2008.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, fornisce le prime indicazioni utili per comprendere le novità introdotte nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 che, in materia di formazione, interessano Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto.

COSA CAMBIA PER IL DATORE DI LAVORO?

Il nuovo comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di Lavoro, che fino ad oggi non era soggetto a obblighi formativi specifici, debba ricevere: “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 appena modificato, entro il 30 giugno 2022 dovrà essere emanato ed adottato un nuovo Accordo Stato–Regioni che dovrà individuare:

  • la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro;
  • la modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • la modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

La Circolare 1/2022 dell’INL chiarisce e conferma che i nuovi obblighi di cui sopra, quindi, entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.

COSA CAMBIA PER I DIRIGENTI E I PREPOSTI?

La precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 già prevedeva obblighi formativi a carico di Dirigente e Preposto, stabilendo che: “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

Ora, con la nuova formulazione, l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede anche per Dirigente e Preposto una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” rimettendone, come nel caso del Datore di Lavoro, la disciplina al Nuovo Accordo Stato-Regioni.

Inoltre, con specifico riferimento alla figura del Preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Anche in questo caso, la Circolare 1/2022 dell’INL chiarisce e conferma che nuovi obblighi per Preposto e Dirigente entreranno in vigore solo dopo l’adozione del nuovo Accordo Stato-Regioni, fino ad allora resta in vigore quanto previsto dalla normativa attuale.

NOVITÀ PER L’ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

La Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda le novità introdotte dalla Legge n. 215/2021 in tema di Addestramento dei lavoratori, dai noi già approfondite in una precedente news.

Nello specifico si introduce la nuova formulazione del comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 che ora prevede che: “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Si ha finalmente, un’indicazione più specifica e organica dell’Addestramento dei lavoratori, la cui fondamentale importanza è spesso tralasciata.

È importante ricordare che le novità in tema di Addestramento dei lavoratori, trovano immediata applicazione, anche per quanto riguarda il tracciamento delle attività di Addestramento in appositi registri.

La violazione degli obblighi di Addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata”.

Riportiamo in allegato la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D LGS 81/08?

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