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DOMANDE E RISPOSTE SULLE ULTIME MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

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Sono stati più di 3.500 gli iscritti alle tre edizioni del seminario “Cosa cambia con le modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte a Maggio 2023?”, organizzato da Vega Formazione con il patrocinio di AIESiL tra giugno e luglio.

Moltissime le domande pervenute durante gli eventi: riportiamo di seguito le risposte ad alcune di queste, scelte tra quelle di interesse più generale.

Ricordiamo, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il seminario, che è possibile visionarlo gratuitamente in e-learning: CLICCA QUI!

DOMANDE E RISPOSTE SULLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 INTRODOTTE DAL “DECRETO LAVORO” CONVERTITO IN LEGGE

Riportiamo di seguito le principali domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DomandaRisposta
Alla luce delle recenti novità, quali sono gli obblighi del Medico Competente?Oltre agli obblighi già previsti dall’art. 25 del D.Lgs. 81/08, il medico competente ora deve anche:
– chiedere la precedente cartella sanitaria al lavoratore che abbia terminato un rapporto di lavoro, la richiesta va fatta dal medico al lavoratore in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva
– in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
La richiesta scritta al lavoratore di presentarsi dal medico del lavoro per la visita di assunzione con la precedente cartella medica, può essere fatta dal nuovo datore di lavoro?No, la richiesta della precedente cartella sanitaria al lavoratore deve essere fatta dal medico competente.
Scarica il facsimile di richiesta al lavoratore della cartella sanitaria rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro.
La mancata consegna della cartella sanitaria dal lavoratore al medico competente del nuovo posto di lavoro, può influire sul giudizio del medico portando a sconsigliare l’assunzione in mancanza di documentazione precedente, soprattutto per mansioni gravose, a rischio e per lavoratori anziani?No, la richiesta della precedente cartella sanitaria al lavoratore deve essere fatta dal medico competente ai fini della formulazione dell’attuale giudizio di idoneità. L’art. 25, comma 1, lettera e-bis), prevede che la cartella sanitaria del precedente rapporto di lavoro possa non essere oggettivamente reperibile: in tal caso, il nuovo medico competente formula il giudizio sulla base delle informazioni disponibili e quindi della visita medica da lui effettuata.
Il medico competente deve nominare il suo sostituto anche nel caso si assenti per ferie? E se si dimette o va in pensione?La nuova lettera n-bis) aggiunta al comma 1 dell’art. 25 prevede che il medico competente comunichi per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto nel caso di un impedimento per gravi e motivate ragioni. Le ferie non sono identificabili come gravi e motivate ragioni di impedimento. Qualora il medico competente si dimetta o vada in pensione, il datore di lavoro deve procedere con la nomina di un nuovo medico competente.  
Scarica il modulo fac simile per la nomina del medico competente.
Come avverrà il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa previsti con l’introduzione della lettera b-bis) all’articolo 37, comma 2?È necessario attendere lo specifico accordo che definisca come verrà effettuato il monitoraggio e il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento.
La dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso prevista dalla nuova formulazione dell’articolo 72 comma 2, vale solo per il noleggio a freddo? Come ci si deve comportare nel caso in cui, con noleggio a caldo, il soggetto sale sulla piattaforma con l’operatore?L’art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08 si riferisce ai soggetti che noleggiano o concedono in uso attrezzature senza operatore. Il soggetto che sale sulla piattaforma con l’operatore formato ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, in quanto trasportato, deve fare uso di dispositivi di protezione individuale di 3° categoria che richiedono specifica formazione ed addestramento.
In merito a quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 72 comma 2, si possono fornire i certificati di formazione in sostituzione della dichiarazione autocertificativa?L’art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08 chiede che l’avvenuta formazione e addestramento specifico siano dimostrati mediante dichiarazione autocertificativa.  
Scarica il modulo fac simile per la dichiarazione autocertificativa.
L’articolo 72 comma 2 chiede di dimostrare l’avvenuta formazione e addestramento specifico del soggetto che utilizzerà un’attrezzatura presa a noleggio o in concessione in uso: come faccio a dimostrare che sono addestrato e formato sull’utilizzo delle attrezzature?Le attività di formazione e addestramento devono essere registrate e deve essere rilasciato apposito attestato al partecipante. Sulla base di questo, il soggetto che prende a noleggio o in concessione in uso un’attrezzatura può redigere la dichiarazione autocertificativa di cui all’art. 72 comma 2.
Relativamente agli obblighi dei noleggiatori di cui all’articolo 72, comma 2, con “dei soggetti individuati per l’utilizzo” si intende che nella dichiarazione vanno individuati espressamente gli utilizzatori?Corretto: nella dichiarazione autocertificativa il datore di lavoro deve andare ad elencare i nominativi dei lavoratori che utilizzeranno l’attrezzatura a noleggio o in concessione in uso attestandone la loro avvenuta formazione e addestramento specifico
Un datore di lavoro che ha acquistato ma non usa direttamente le attrezzature che richiedono conoscenze particolari deve fare la formazione ai sensi dell’art. 73?L’art. 73 comma 4-bis del D.Lgs. 81/08 si riferisce alla formazione e addestramento del datore di lavoro “che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7”. Il datore di lavoro che non usa tali attrezzature non è soggetto agli obblighi di formazione e addestramento previsti dall’art. 73.  
Scarica il modulo fac simile per registrare la formazione e addestramento del datore di lavoro.
La formazione e l’addestramento delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, vale indistintamente per tutti i datori di lavoro?La formazione e l’addestramento specifico previsti dall’art. 73 comma 4-bis devono essere effettuati dai datori di lavoro che utilizzano le attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7.
L’addestramento sull’uso di un’attrezzatura può essere effettuato da un lavoratore “esperto”?L’addestratore deve essere persona esperta, quindi potrebbe essere anche un lavoratore, qualora egli sia in grado di provare tale esperienza.
La specifica valutazione del rischio in caso di alternanza scuola-lavoro porta all’introduzione della sorveglianza sanitaria oltre i normali casi previsti?Se lo studente è soggetto a rischi per i quali la valutazione del rischio aziendale prevede la sorveglianza sanitaria, lo stesso studente dovrà essere sottoposto ai controlli per la verifica dell’idoneità psico-fisica alla mansione che andrà a svolgere.

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