VVF: ULTERIORI CHIARIMENTI SUI REQUISITI DEI FORMATORI ANTINCENDIO
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
La Direzione Centrale dei VVF ha emesso un chiarimento relativamente all’interpretazione del comma 2 dell’art. 6 del D.M. 2 settembre 2021, che ha recentemente sostituito lo storico D.M. 10/3/98, introducendo alcune novità di rilievo sulla formazione degli addetti antincendio e sulle modalità di erogazione dei corsi antincendio per conseguire l’attestato antincendio.
In particolare, il nuovo decreto antincendio richiede che i docenti dei corsi antincendio siano in possesso di specifici requisiti, tra i quali una documentata esperienza nell’attività di formazione.
REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO
Infatti, l’articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.
Il citato comma riporta che:
“I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti di cui al comma 5, lettera b) del presente articolo, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento”.
Le modalità di calcolo delle 90 ore hanno destato da subito alcuni dubbi, in particolare se fossero richieste 90 ore di formazione teorica e 90 ore di formazione pratica.
CHIARIMENTI SUL REQUISITO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
Il chiarimento è proprio relativo a tale dubbio e in particolare relativamente al punto a) dell’art. 6, ovvero al passaggio in cui è si richiede una “documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico”.
Viene precisato che con le 90 ore di docenza il legislatore intende indifferentemente corsi di docenza in ambito teorico o pratico per una somma totale di 90 ore.
Tale interpretazione modifica quella che era stata la lettura che molti addetti ai lavori avevano in precedenza dato in modo più conservativo, per la quale si riteneva che fosse necessario dimostrare, per abilitare a tali docenze, di aver svolto almeno 90 ore di formazione relativamente alla parte teorica, e altrettante ore relativamente alla parte pratica.
In allegato alla news è possibile scaricare il chiarimento dei VVF, DCPREV prot. 4351 del 22 marzo 2023.
ALTRI DOCUMENTI UTILI…
Per attestare il possesso dei requisiti del docente dei corsi antincendio è disponibile nella nostra banca dati un modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti qualificanti i docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6/3/2013, integrato con i requisiti dei docenti dei corsi antincendio.
Scarica gratuitamente il Fac-Simile per autocertificazione dei Requisiti per lo Svolgimento Docenze sulla Sicurezza Lavoro
TUTTI I CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO
Scopri tutti i corsi per addetti antincendio organizzati da Vega Formazione, completi di:
- prove di spegnimento con estintori su apposito focolare presente all’interno del nostro Safety Training Center, anche per i corsi a rischio basso
- prove pratiche complete con l’uso di naspi e idranti con erogazione di acqua presso la Nuova Sala Prove Idranti presente nel nostro Safety Training Center
CORSI ANTINCENDIO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER SQUADRE DI EMERGENZA SECONDO NUOVO D.M. 2/9/21
Documenti correlati
- Chiarimento dei VVF, DCPREV prot. 4351 del 22 marzo 2023 Accedi per scaricare
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Newsletter
Azienda Informata
Modulistica e Linee guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative.