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D.M. 2/9/21: I NUOVI REQUISITI DEI FORMATORI ANTINCENDIO

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È finalmente entrato in vigore il D.M. 2/9/21, di cui abbiamo parlato in una precedente news, nuovo riferimento di legge in materia di formazione degli addetti antincendio.

Il nuovo Decreto, inoltre, definisce anche i requisiti dei docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio.

Vediamo nel dettaglio quali sono e come fare per dichiarare il possesso di tali requisiti.

REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO: QUALI SONO?

Il nuovo D.M. 2/9/21, tra le varie novità introdotte, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze nei corsi di formazione per addetti antincendio.

Vediamoli di seguito.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti antincendio di almeno 90 ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

CORSI ANTINCENDIO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA LIVELLO 1, 2, 3 – NUOVO DM 2/9/21

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I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti in materia antincendio di almeno novanta ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
  4. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti che  possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. documentata esperienza come docenti in materia antincendio di almeno novanta ore ottenibili come somma di ore di docenza in ambito sia teorico che pratico, svolte alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
  2. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  3. rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

Inoltre i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio devono:

  • frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale;
  • esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti.

DOCUMENTI UTILI…

Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti qualificanti i docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6/3/2013.

Il modulo è utilizzabile anche dai docenti per i corsi di formazione addetti antincendio.

Scarica gratuitamente il Fac-Simile per autocertificazione dei Requisiti per lo Svolgimento Docenze sulla Sicurezza Lavoro

PER APPROFONDIRE…

Le novità in materia di Formazione Addetti Antincendio  introdotte dal 4 ottobre 2022 con l’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21, segui il Seminario Gratuito disponibile in e-Learning: NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?

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