D.M. 2/9/21: I NUOVI REQUISITI DEI FORMATORI ANTINCENDIO
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È finalmente entrato in vigore il D.M. 2/9/21, di cui abbiamo parlato in una precedente news, nuovo riferimento di legge in materia di formazione degli addetti antincendio.
Il nuovo Decreto, inoltre, definisce anche i requisiti dei docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio.
Vediamo nel dettaglio quali sono e come fare per dichiarare il possesso di tali requisiti.
REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO: QUALI SONO?
Il nuovo D.M. 2/9/21, tra le varie novità introdotte, specifica nel dettaglio anche i requisiti che devono possedere i docenti per essere abilitati ad effettuare docenze nei corsi di formazione per addetti antincendio.
Vediamoli di seguito.
I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
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I docenti della sola parte teorica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.
Alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022), si ritengono qualificati anche i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.
I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21 (ovvero il 4/10/2022);
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.
Inoltre i docenti dei corsi di formazione per addetti antincendio devono:
- frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale;
- esibire, su richiesta dell’organo di vigilanza, la documentazione attestante i requisiti.
DOCUMENTI UTILI…
Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un modulo di autodichiarazione del possesso dei requisiti qualificanti i docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.I. 6/3/2013.
Il modulo è utilizzabile anche dai docenti per i corsi di formazione addetti antincendio.
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