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PREPOSTO: GLI OBBLIGHI IN VIGORE IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO

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In una recente news abbiamo parlato del rinvio dell’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni che nel testo del D. Lgs. 81/08, modificato dalla Legge 215/2021, era previsto entro il 30 giugno 2022.

Il nuovo Accordo dovrebbe ridefinire i percorsi formativi obbligatori di alcune figure chiave in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui il Preposto.

Ma se per ora, e fino all’adozione del nuovo Accordo, gli obblighi di formazione e aggiornamento del Preposto restano invariati, ci sono alcune novità già in vigore per il Preposto, vediamo quali sono.

È OBBLIGATORIO INDIVIDUARE IL PREPOSTO?

La Legge 215/2021, oltre a prevedere l’adozione del nuovo Accordo Stato Regioni, ha apportato numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008.

Uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

È stato, infatti, inserito all’interno dell’art. 18 sugli Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”. 

Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.

COME FARE PER NOMINARE IL PREPOSTO?

Vega Engineering rende disponibile nella propria banca dati un utile strumento operativo per la nomina del Preposto.

Scarica gratuitamente il Fac simile Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021.

MA QUINDI IN TUTTE LE AZIENDE DEVE ESSERE NOMITATO IL PREPOSTO?

Come detto, l’art. 18 del D. Lgs.81/08 prevede per il Datore di Lavoro l’obbligo di: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (…)”.

È necessario porre attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore in quanto individuare non significa che necessariamente in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un Preposto, questo deve essere nominato.

In sostanza, la legge non impone al Datore di Lavoro di creare una struttura organizzativa nella quale sia sempre presente almeno un Preposto, ma prevede che se nell’organizzazione è presente un Preposto, questo debba essere esplicitamente e chiaramente individuato dal Datore di Lavoro.
Nelle organizzazioni meno articolate, dove il Datore di Lavoro può svolgere direttamente l’azione di controllo del rispetto delle misure di sicurezza verso i lavoratori, non è necessario individuare nell’organizzazione aziendale un Preposto.

QUALE FORMAZIONE PER IL PREPOSTO IN ATTESA DEL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI?

In attesa dell’adozione del nuovo Accordo che dovrebbe ridefinire anche i percorsi formativi obbligatori per il Preposto, restano in vigore le regole previste  dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 e, quindi, è ancora consentita la formazione in elearning per il Preposto secondo le modalità previste dall’Accordo stesso.

PER APPROFONDIRE…

i temi relativi ai nuovi obblighi di individuazione e nomina del Preposto introdotti nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro dalla Legge 215/2021, segui il Seminario Gratuito in E-Learning di Vega Formazione

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