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Facsimile Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08
La Legge 215/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Con la Legge 215 del dicembre 2021, infatti, il ruolo del Preposto è stato rafforzato, attribuendogli una responsabilità diretta nella vigilanza sulle misure di sicurezza “sul campo”, con l’obbligo, in caso di non conformità, di intervenire tempestivamente fino alla sospensione dell’attività lavorativa. Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 (pubblicato in G.U. il 24 maggio 2025) ha dato attuazione concreta a questa norma, definendo obbligatoriamente durata, contenuti minimi, modalità di verifica dell’apprendimento e aggiornamento periodico della formazione del Preposto.
Vediamo di seguito un breve approfondimento sul Preposto e l’incarico per la designazione del Preposto.
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CHI È IL PREPOSTO?
Il Preposto è definito alla lettera e), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Il preposto è comunemente definito “capo”, esempi tipici sono il caposquadra, caporeparto, capoturno, etc.
CHI NOMINA IL PREPOSTO ALLA SICUREZZA?
A seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 nel dicembre 2021, con l’introduzione nell’art. 18 del comma b-bis), il Preposto per la sicurezza, deve essere individuato dal Datore di Lavoro o dal Dirigente.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO?
Tra gli obblighi in capo al Preposto per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla Legge n. 215/2021, si annoverano a titolo non esaustivo i seguenti:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
– Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
– Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
– Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
– Interrompe temporaneamente l’attività lavorativa in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnala tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.
Leggi l’approfondimento: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE?
IL MODULO NOMINA DEL PREPOSTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 215/2021
Tra gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, con le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 alla fine 2021, è stato inserito il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.
Sebbene il D.Lgs. 81/08 non imponga una forma specifica per la nomina, il nuovo Accordo 2025 richiede la tracciabilità documentale della formazione ricevuta e della prova finale attraverso il progetto formativo ed i verbali della verifica dell’apprendimento. Nel modulo è quindi stato inserito il riferimento all’avvenuta frequenza del corso di formazione per preposti ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 17/4/25.
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Per saperne di più leggi l’Approfondimento: IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ
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