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Fac simile Nomina di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge 215/2021

FAC SIMILE NOMINA DI PREPOSTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE AL D.LGS. 81/08 IN DICEMBRE 2021

La Legge 215/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008.

Uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.

Vediamo di seguito un breve approfondimento sul Preposto e l’incarico per la designazione del Preposto con le modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dalle Legge 215/2021.

CHI E’ IL PREPOSTO?

Il Preposto è definito alla lettera e), comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il preposto è comunemente definito “capo”, esempi tipici sono il caposquadra, caporeparto, capoturno, etc.

CHI NOMINA IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA?

A seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 81/08 nel dicembre 2021, con l’introduzione nell’art. 18 del comma b-bis), il Preposto per la sicurezza, deve essere individuato dal Datore di Lavoro o dal Dirigente.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO?

Tra gli obblighi in capo al Preposto per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dalla Legge n. 215/2021, si annoverano a titolo non esaustivo i seguenti:

– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme del lavoratore fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.

– Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

– Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

– Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

– Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

– Interrompe temporaneamente l’attività lavorativa in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnala tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.

Leggi l’approfondimento: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: QUALI SONO LE FIGURE CHIAVE?

IL MODULO NOMINA DEL PREPOSTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DELLA LEGGE 215/2021

Tra gli obblighi a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, con le modifiche apportate al D. Lgs. 81/08 alla fine 2021, è stato inserito il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”. 

Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, il testo normativo in ogni caso non specifica né indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma è certo che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.

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Per saperne di più leggi l’Approfondimento: IL PREPOSTO PER LA SICUREZZA: RUOLO, COMPITI E RESPONSABILITÀ

Ns. Rif: PS00001-06r04

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