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MODIFICHE AL “TESTO UNICO” INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 23/06/08, N. 112

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Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 – Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, pubblicato nella G.U. n. 147 del 25/06/2008, S. O. n.152, e già in vigore, introduce alcune modifiche al Testo Unico per la Sicurezza.

L’articolo 39 comma 12 interviene sull’apparato sanzionatorio del testo unico abrogando la sanzione amministrativa (da 2.500 a 10.000 euro) per il datore di lavoro/dirigente che non si curi di fornire i lavoratori in attivita’ in regime di appalto e di subappalto di un tesserino di riconoscimento previsto dall’articolo 55, comma 4 lettera (h).

L’articolo 41 commi 11 e 12 esclude dai motivi validi per la sospensione dell’attività da parte dell’autorità ispettiva la violazione della normativa sull’orario di lavoro [articolo 14 comma 1, e comma 4 lettera b)].

Riportiamo gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che vengono toccati dalle modifiche, evidenziano le abrogazioni.

Tessera di riconoscimento
Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2;

La lettera abrogata recita:
Art.18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita’ di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita’ secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

u) nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita’ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

Orario di lavoro
Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonche’ di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attivita’ imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravita’ di esposizione al rischio di infortunio, nonche’ in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita’ imprenditoriale sono quelle individuate nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione e’ comunicata all’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche’ per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
[…]
4. E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

Le modifiche del D.Lgs. 81/2008 sono contenute in un Decreto Legge, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 25 giugno. Il Decreto dovrà essere convertito in legge, altrimenti decade retroattivamente, oltre al fatto che taluni aspetti potranno essere modificati in sede di discussione parlamentare.

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