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LINEE GUIDA SULLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE (D.LGS. 231)

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Il “Gruppo di lavoro regionale SGSSL”, della Regione Toscana, ha elaborato delle linee guida per l’individuazione della Responsabilità Amministrativa “231” e valutazione dei Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL).

Nell’Incipit delle Linee Guida sulla Responsabilità Amministrativa delle Imprese prevista dal D.Lgs. 231/01 si evidenza che “tutte le volte che vengono condotte indagini per indagare la presenza di eventuali responsabilità penali in ordine ai reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (indagini per infortuni sul lavoro o per malattie professionali) si rende necessario indagare se vi è una responsabilità amministrativa dell’impresa. L’indagine per l’individuazione di eventuali responsabilità penali viene condotta con le modalità ordinarie ed al termine di tali indagini occorre verificare se vi sia responsabilità amministrativa dell’impresa“.

L’obiettivo è d’individuare l’efficace attuazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro, per ridurre al minimo, fino a rendere esimente, come previsto dal D.Lgs. 231, la responsabilità amministrativa dell’ente in caso d’inchieste su infortuni gravi, nel peggiore dei casi anche mortali, o nel caso si presentino malattie professionali di un certo rilievo.

Nel documento si affrontano varie problematiche, fra queste, quando sia presente la Responsabilità Amministrativa delle imprese in accordo con le prescrizioni del D.Lgs. 231/01.
Le Linee Guida, quindi, individuano nei seguenti casi le condizioni nelle quali sia presente la Responsabilità Amministrativa“231”:
– “il reato che ha determinato il danno alla persona deve essere connesso con violazioni della normativa relativa all’igiene e sicurezza del lavoro”;
– “l’impresa rientra nell’ambito di quelle per le quali si applica la responsabilità amministrativa” (esclusi gli enti pubblici non economici, lo stato e gli enti pubblici territoriali);
– “il fatto è stato commesso nell’interesse dell’Ente oppure l’impresa ha tratto dall’evento che ha concorso a determinare l’infortunio o la malattia professionale un qualche vantaggio. Se infatti è possibile escludere che vi sia stato interesse o vantaggio per l’impresa non vi è responsabilità amministrativa”;
– “vi è stata una colpa organizzativa da parte dell’impresa nel dar vita a quella violazione che ha concorso al determinarsi dell’infortunio o della malattia professionale”.

Per maggiori approfondimenti sull’intricato tema della Responsabilità Amministrativa delle imprese segnaliamo:
– i Corsi in aula o videoconferenza sui Sistemi di Gestione della Sicurezza e i Modelli Organizzati 231;
– il Video del Convegno 231 Day alla Luce delle Nuove Procedure Semplificate
– i Corsi online sul tema del D.Lgs. 231.

Inoltre Vega Engineering, grazie alla sua esperienza è in grado di assistere le Aziende nell’Implementazione di un Modello di Organizzazione esimente dalle Responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01. Per una consulenza telefona allo 041 3969013 oppure vista la pagina SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA BS OHSAS 18001 E D. LGS. 231/01.

Per scaricare il documento completo delle linee guida redatte dal Gruppo di lavoro Regionale SGSSL (Regione Toscana) clicca nel link di seguito:
“LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 231”

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