IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE: LE RISPOSTE AI PRINCIPALI DUBBI
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Vega Formazione ha organizzato un seminario “Il Nuovo Regolamento Europeo sulla Sicurezza delle Macchine: cosa cambia?” per approfondire le novità introdotte dal nuovo Regolamento Macchine UE 2023/1230 che entrerà in vigore il 20 gennaio 2027 sostituendosi alla Direttiva 2006/42/CE.
Di alcuni aspetti avevamo già parlato in una precedente news, riportiamo di seguito le domande di carattere generale che sono state poste nel corso del seminario e che possono essere utili a tutti coloro che sono interessati all’argomento.
DOMANDA | RISPOSTA |
Ci sarà un periodo nel quale coesisteranno la conformità alla Direttiva 2006/42/CE e la conformità al Regolamento 2023/1230 sulle dichiarazioni di conformità CE? | No, dal 20/01/2027 le dichiarazioni di conformità UE delle macchine e/o prodotti correlati dovranno far riferimento al Regolamento 2023/1230 e non alla direttiva 2006/42/CE, prima di tale data le dichiarazioni dovranno far riferimento alla direttiva 2006/42/CE e non al Regolamento 2023/1231. |
È possibile immettere sul mercato macchine conformi al nuovo Regolamento UE 2023/1230 e non alla Direttiva 2006/42/CE prima del 20/01/2027? | Le macchine immesse nel mercato o messe in servizio prima del 20/01/2027 devono essere dichiarate conformi alla Direttiva 2006/42/CE e non al nuovo Regolamento 2023/1230. È possibile comunque costruire una macchina conforme al Regolamento anche prima del 20/01/2027, ma è necessario che risponda alla direttiva 2006/42/CE. |
Come devono comportarsi i produttori di macchine oggi e fino all’entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1230? È possibile adeguarsi prima del 20/01/2027? | I fabbricanti possono cominciare ad adeguarsi al nuovo Regolamento 2023/1230, ricordando tuttavia che non potranno dichiarare la macchina o il prodotto correlato conforme allo stesso prima del 20/01/2027. |
I software di sicurezza delle macchine immessi sul mercato devono essere marcati CE? | Certamente. I software che vengono immessi separatamente sul mercato e che svolgono funzioni di sicurezza devono essere marcati CE. |
Come si può garantire che un software di sicurezza non venga corrotto creando situazioni di pericolo? | Il fabbricante dovrà prevedere sistemi di protezione digitali tali da ridurre la possibilità di modificare/alterare il software che svolge funzioni di sicurezza. Dovranno quindi essere forniti sistemi informatici in grado di bloccare accessi indesiderati (tipo firewall) o sistemi antivirus. Spetterà all’utilizzatore l’obbligo di prevedere continui aggiornamenti di tali sistemi. |
Quali documenti deve chiedere un utilizzatore al distributore presso cui ha acquistato la macchina? | L’utilizzatore deve ricevere dal distributore il manuale, la dichiarazione di conformità e la marcatura CE della macchina acquistata. |
Il datore di lavoro che acquista una macchina da un importatore diventa un distributore? | No. Il datore di lavoro che acquista una macchina da un importatore per metterla in servizio non diventa un distributore, ma un utilizzatore: non la mette infatti a disposizione sul mercato, ma la mette in servizio. |
Le macchine marcate CE in accordo alla direttiva 2006/42/CE e già messe in commercio prima del 20/01/2027, dovranno essere in qualche modo adeguate al momento dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2023/1230? | Le macchine immesse nel mercato o messe in servizio prima del 20/01/2027 non devono essere adeguate necessariamente al nuovo Regolamento dopo tale data. Spetterà al datore di lavoro effettuarne una valutazione dei rischi per capire se ciò risulterà necessario nel rispetto di quanto riportato all’art. 15 comma 1 lettera c) del D.lgs. 81/08. |
Gli escavatori rientrano tra le macchine di sollevamento per le quali è necessario riportare l’indirizzo del luogo di utilizzazione nella dichiarazione di conformità UE? | Gli escavatori non sono generalmente classificati come macchine destinate al sollevamento dei carichi. L’obbligo di inserire l’indirizzo del luogo di utilizzazione nella dichiarazione di conformità UE riguarda le macchine di sollevamento destinate ad essere installate in modo permanente in un edificio o in una struttura (es. carroponte), non alle macchine mobili. |
Quali requisiti deve avere la persona che effettua il controllo interno della produzione delle macchine rientranti nella parte B dell’Allegato I del Regolamento UE 2023/1230? | Non è necessario avere qualifiche particolari per effettuare il controllo interno della produzione per le macchine facenti parte dell’allegato I parte B del Regolamento. Ricordiamo comunque che tale opzione è utilizzabile solo se per la macchina o il prodotto correlato è presente una specifica norma armonizzata che copre tutti i RES applicabili e il fabbricante l’ha rispettata in toto. |
Come si può capire se una modifica a una macchina è sostanziale o meno? | Per capire se la modifica ad una macchina è una modifica sostanziale o meno ai sensi del nuovo Regolamento 2023/1230 sarà necessario effettuarne una valutazione del rischio. |
Una macchina in servizio oggi con dichiarazione di conformità alla direttiva 2006/42/CE e dotata di un software con funzioni di sicurezza, se sarà modificata dopo il 20/01/2027 per aggiornamento del software, si dovrà procedere alla nuova marcatura CE dell’intera macchina sulla base del Regolamento 2023/1230? | Se la modifica eseguita dopo il 20/01/2027 è sostanziale, la risposta è affermativa. Il soggetto che ne effettua la modifica diventerà il nuovo fabbricante e dovrà marcare CE la macchina secondo le indicazioni del Regolamento 2023/1230. |
L’obbligo di marcatura dopo aver apportato una modifica sostanziale è in capo all’utilizzatore che ha richiesto la modifica o al soggetto che l’ha effettuata? | L’obbligo di marcatura ricade sul soggetto che richiede la modifica e quindi il datore di lavoro committente, a meno che non sia previsto contrattualmente che tale responsabilità ricada sul soggetto che materialmente esegue l’intervento. |
Il seminario è reso disponibile gratuitamente, puoi partecipare iscrivendoti al seguente link: SEMINARIO E-LEARNING “IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE: COSA CAMBIA?”
PER APPROFONDIRE…
Vega Formazione propone corsi in materia di sicurezza delle macchine, a diversi livelli di approfondimento, disponibili in videoconferenza o in e-learning. È disponibile anche il corso completo da 20 ore che può essere frequentato in videoconferenza.
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