GREEN PASS NELLE AZIENDE: SCATTA L’OBBLIGO DAL 15 OTTOBRE
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Dal 15 ottobre 2021 fino (al momento) al 31 dicembre 2021, chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, dovrà esibire il Green Pass per poter accedere ai luoghi di Lavoro.
Il termine attualmente previsto del 31/12/2021 è fissato in concomitanza con la data di cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 previsto dalla legislazione in vigore: tale termine potrà subire ulteriori proroghe, come successo in passato, in relazione all’andamento della pandemia. Staremo a vedere…
Ripassiamo assieme quanto c’è da sapere per essere in regola con questa nuova norma sul Green Pass.
CHI DEVE ESIBIRE IL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI LAVORO?
Chiunque svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le Amministrazioni Pubbliche e le aziende private, per accedere ai luoghi di Lavoro deve esibire il Green Pass.
Pertanto dal 15 ottobre 2021, anche i lavoratori che partecipano a Corsi di Formazione erogati da enti di Formazione esterni all’azienda, dovranno essere in possesso del Green Pass e il soggetto formatore dovrà effettuare le verifiche previste dallo stesso D.L. 127/21.
QUALI SONO LE REGOLE PER VERIFICARE IL GREEN PASS IN AZIENDA?
I Datori di Lavoro devono definire entro il 15/10/21 le modalità operative, ossia la procedura per l’organizzazione delle verifiche del possesso del Green Pass.
Il Datore di Lavoro dovrà stabilire le modalità di verifica del Green Pass, sulla base dei seguenti presupposti previsti dal D.L. 127/21:
- i controlli sul Green Pass potranno essere effettuati anche a campione
- prioritariamente, ove possibile, le verifiche del Green Pass dovranno essere effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di Lavoro,
- il Datore di Lavoro dovrà individuare con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento del possesso del Green Pass.
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CHI EFFETTUA LA VERIFICA DEL GREEN PASS DEVE ESSERE INCARICATO DAL DATORE DI LAVORO FORMALMENTE?
Sì, il datore di lavoro deve incaricare formalmente uno o più soggetti a cui affidare il compito di verificare il Green Pass dei lavoratori che accedono ai locali. Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire le istruzioni all’incaricato per svolgere correttamente le attività di verifica.
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IL DATORE DI LAVORO DEVE COMUNICARE AI LAVORATORI LE NUOVE REGOLE SUL GREEN PASS?
Per garantire la dovuta chiarezza, è opportuno che il datore di lavoro comunichi a tutti i lavoratori le regole che dovranno essere rispettate dal 15/10/21 per accedere ai luoghi di Lavoro, nonché le modalità di controllo che verranno applicate nella propria azienda.
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IN CASO DI ATTIVITÀ IN APPALTO CHI DEVE VERIFICARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS?
La verifica del Green Pass dovrà essere effettuata sia dall’azienda Committente che dall’azienda Appaltatrice, secondo le modalità definite dai rispettivi Datori di Lavoro.
E SE IL LAVORATORE NON HA LA CERTIFICAZIONE VERDE?
Il lavoratore che comunica di non essere in possesso del Green Pass o che venga trovato, durante un controllo, sprovvisto di tale Certificazione, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Dal quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del Green Pass, il lavoratore è sospeso dal Lavoro, senza retribuzione fino alla presentazione del Green Pass o fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dell’emergenza da Covid-19.
Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancanza del Green Pass, il lavoratore è sospeso per la durata corrispondente del contratto di sostituzione, fino ad un massimo di 10 giorni e non oltre il 31/12/2021.
Il lavoratore ha sempre e comunque diritto alla conservazione del posto di Lavoro.
SONO PREVISTE SANZIONI PER I LAVORATORI CHE ACCEDONO AL LAVORO SENZA GREEN PASS?
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di Lavoro e venga sorpreso senza Green Pass, è prevista una sanzione amministrativa da 600 ai 1.500 euro, oltre le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di settore.
QUALI SONO LE SANZIONI PER I DATORI DI LAVORO CHE NON VERIFICANO IL POSSESSO DEL GREEN PASS DA PARTE DEI LAVORATORI?
Se il Datore di Lavoro non mette in atto le misure organizzative per la verifica del Green Pass è prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro.
È POSSIBILE ESSERE ESONERATI DALL’OBBLIGO DI POSSESSO DEL GREEN PASS?
Si: sono esonerati dall’obbligo di presentare il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, tutti i soggetti in possesso di idonea Certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Pertanto, per questi soggetti “esonerati” dal vaccino non è richiesto il possesso del Green Pass per accedere ai luoghi di Lavoro e quindi nemmeno di effettuare alcun test antigenico (tamponi anti Covid).
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Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
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