FORMATORE SULLA SICUREZZA NON QUALIFICATO: QUALI CONSEGUENZE?
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Come è noto, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori che esercitano qualsiasi attività all’interno dell’azienda.
Gli art. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/08 contemplano la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che sono parte del fondamentale del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO?
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.
Infine tramite l’addestramento i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio.
CHI PUÒ TENERE I CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA?
Il D. I. 6/3/2013 stabilisce i prerequisiti ed i criteri che si applicano per essere un Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, per ottenere la qualifica di formatore, è necessario rispondere a dei criteri derivanti da:
- titoli di studio coerenti con il campo;
- esperienza lavorativa pregressa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
- esperienza lavorativa pregressa come docente;
- percorsi formativi specifici nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
MA COSA ACCADE SE CI SI AFFIDA PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA AD UN FORMATORE NON QUALIFICATO?
Sul tema è intervenuta la IV Sezione della Cassazione Penale con la sentenza n. 8163 del 2 marzo 2020.
Vediamo di seguito, sinteticamente, la ricostruzione dei fatti.
Nel pomeriggio del 20 febbraio 2014 DC. L. ed il collega DB. G si trovavano ad effettuare un getto di calcestruzzo sulla volta interna di una cava.
Improvvisamente la fuoriuscita da un tubo in gomma di un getto di calcestruzzo provocava la morte di DC. L. e gravi lesioni a DB. G.
Il datore di lavoro fu condannato per aver colposamente provocato la morte ed il ferimento dei due lavoratori a causa del non corretto uso del macchinario dovuto all’omessa adeguata formazione sui rischi del suo funzionamento.
In particolare la Suprema Corte affermò il principio secondo cui: “non può ritenersi adeguata una formazione, in tema di sicurezza, affidata alla mera trasmissione verbale o gestuale da parte di un soggetto dotato di superiore esperienza empirica sul campo giacché questa, sebbene a sua volta importante, non può sostituire ex se quel bagaglio di conoscenze ed acquisizioni tecniche, elaborate attraverso continue acquisizioni, di cui un formatore qualificato per la sicurezza deve essere dotato”.
Nel caso di cui alla sentenza citata, il datore di lavoro aveva affidato la formazione e l’addestramento sull’uso della macchina che causò l’incidente al tecnico dipendente della ditta fornitrice dalla quale era stata noleggiata la macchina stessa.
Il tecnico non possedeva la qualifica di formatore per la sicurezza ma di tecnico manutentore.
Il tecnico non era, quindi, un Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro e questo ha comportato che al datore di lavoro sia stata riconosciuta la responsabilità di non aver adempiuto all’obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori.
QUALI CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO?
Ricordiamo che la “mancata formazione ed addestramento” è una delle fattispecie individuate dall’allegato I del D. Lgs. 81/08 (Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) che, se accertata, determina l’adozione del Provvedimento di Sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dalla nuova formulazione dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e di cui abbiamo già parlato in una precedente news.
Ricordiamo, inoltre, che Il comma 5 dell’art 37 del D. Lgs. 81/2008, modificato a dicembre 2021 dalla Legge 215/21, prevede l’obbligo di registrazione dell’attività di addestramento sulla sicurezza.
Per ottemperare ai nuovi obblighi di legge, Vega Engineering ha predisposto un modulo di Registro degli Interventi di Addestramento che risponde ai requisiti previsti dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge 215/2021.
Riportiamo in allegato la Sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2020, n. 8163.
SOSPENSIONE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE PER VIOLAZIONI NORME ANTINFORTUNISTICHE: COSA RISCHIANO LE AZIENDE CON LE MODIFICHE AL D. LGS. 81/08?
Documenti correlati
- Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 02 marzo 2020, n. 8163Accedi per scaricare
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