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FORMALDEIDE: APPROVATE NUOVE RESTRIZIONI IN EUROPA

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La formaldeide è classificata dal 2016 come agente chimico di Categoria 1b (con la frase di rischio H 350 e H 341), ovvero significa che esistono prove sufficienti per assegnare alla sostanza proprietà cancerogene, mutagene e dannose per la riproduzione negli animali, mentre per l’uomo ci sono solo sospetti. Inoltre possiede proprietà sensibilizzanti verso le vie respiratorie e corrosive verso la cute e una potente azione tossicologica di tipo acuto.

PRESENZA E UTILIZZI DELLA FORMALDEIDE

La formaldeide è presente come prodotto naturale in numerosi sistemi viventi e nell’ambiente. Si rinviene naturalmente nei cibi, nella frutta e come metabolita endogeno nei mammiferi, prodotto dal metabolismo ossidativo.

In aggiunta a queste fonti naturali essa deriva da processi di combustione, per esempio con l’emissione veicolare, impianti di produzione di energia da combustione e/o termovalorizzazione, fiamme libere e fumo di tabacco, ecc….

La formaldeide viene utilizzata come intermedio nella produzione di resine, materiali termoplastici e altre sostanze chimiche, a loro volta utilizzate in una vasta gamma di applicazioni: oltre all’industria del legno, dei materiali da costruzione, dei cosmetici e dei prodotti ad uso medico-sanitario (disinfettanti), l’impiego più critico è quello alimentare (alimenti sottoposti a processi di conservazione o disinfezione).

Sorgenti comuni di emissione di formaldeide includono le emissioni dal traffico veicolare, i materiali da costruzione, tappeti e tessili, rivestimenti, vernici e pitture.

ESPOSIZIONE PROFESSIONALE ALLA FORMALDEIDE

I settori industriali in cui si utilizzano quantità significative di questa sostanza chimica o nei quali si produce la formaldeide e i suoi derivati sono:

  • produzione di resine di fenolo (bachelite) urea e melammina (plastiche, adesivi e schiume isolanti);
  • sintesi industriale di composti chimici (1,4-butanediolo, 4,4′-metilendifenil diisocianato, pentaeritritolo, esametilentetrammina);
  • conservanti;
  • verniciatura e lavorazione del legno;
  • servizi funerari e necroscopici (formalina);
  • disinfettante e fissativi medico-sanitari.

In questi ambienti di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08, devono essere previste misure di protezione collettive per evitare l’esposizione da parte dei lavoratori, ed inoltre i lavoratori devono essere equipaggiati di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, oltre che di indumenti specifici.

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LE RESTRIZIONI VIGENTI

Già nel 2016, con la classificazione della formaldeide come cancerogeno di Categoria 1B, i prodotti contenenti formaldeide sono soggetti a restrizione secondo il Regolamento REACH (allegato XVII, voce n. 28) che riguarda le sostanze classificate come cancerogene di categoria 1A o 1B.

In tal senso il Regolamento REACH prevede il divieto di immissione sul mercato per la vendita al pubblico o l’uso di sostanza tal quale e/o miscela con concentrazione singola pari o superiore allo 0,1% (ovvero al limite di concentrazione generico per l’end point “Cancerogeno 1B” indicato nell’allegato I parte 3 tabella 3.6.2 del regolamento n. 1272/2008). Pertanto tali prodotti devono recare sull’imballaggio in maniera visibile, leggibile e indelebile la dicitura “Uso ristretto agli utilizzatori professionali”.

In tal senso sono ammesso delle deroghe solo per i medicinali per uso umano o veterinario e alcuni combustibili. Sempre nel 2016, con Decreto n.11665/2016 del 15 novembre, la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha approvato la “Linea guida regionale sulla stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide: razionalizzazione del problema e proposta operativa“. Tali linee guida hanno costituito nel tempo un ottimo riferimento per la valutazione del rischio da formaldeide. Per approfondire i contenuti delle Linee Guida della Regione Lombardia sulla gestione del rischio da formaldeide: CLICCA QUI!

LA NUOVA RESTRIZIONE SULL’USO DELLA FORMALDEIDE

Da alcuni anni l’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) ha avviato su richiesta della Commissione Europea i lavori per proporre una ulteriore restrizione sul rilascio di formaldeide da miscele e articoli. Il 10 febbraio 2023, dopo il vaglio di vari comitati e delle relative consultazioni pubbliche, il Comitato degli Stati Membri UE ha approvato tale procedura.

Quindi, i passi successivi comprendono un esame da parte di Parlamento e Consiglio UE e in seguito la restrizione sarà infine pubblicata nei prossimi mesi sulla Gazzetta Europea.

La proposta di restrizione, a meno di modifiche, prevede per tutti gli articoli contenenti formaldeide nuovi limiti di emissione in linea con quanto già previsto per i pannelli a base di legno dalla norma EN 13986 e già adottato nel settore legno con il D.M. 10 ottobre 2008 “Disposizioni atte a regolamentare l’emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno”. Ad oggi dovrebbero rimanere esclusi da nuove restrizioni i prodotti tessili, in pelle e cuoio che sono già oggetto della restrizione n. 72 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH.

La restrizione europea propone il divieto di immissione sul mercato se la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

  • 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno e per i veicoli stradali;
  • 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi da quelli di cui al punto precedente.

Sono previste deroghe per articoli destinati ad un uso esterno, per articoli da costruzione, per articoli e veicoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale e per articoli ed i veicoli usati. Sono previste deroghe anche per i prodotti già regolamentati da altre normative quali i biocidi (regolamento UE n. 528/2012), i DPI (regolamento (UE) 2016/425), i dispositivi medici (regolamento UE n. 2017/745), e gli articoli destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari (regolamento CE n. 1935/2004).

È previsto un periodo di transizione di 36 mesi per tutti gli articoli suddetti e di 48 mesi limitatamente ai veicoli stradali.

Il testo della proposta di restrizione approvato in inglese è visionabile di seguito.

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