D.M. 3/9/21: QUANDO AGGIORNARE LA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO?
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In una recente news abbiamo parlato delle nuove modalità formative in materia di antincendio introdotte dal D.M. 2/9/21 che entrerà in vigore a partire dal prossimo mese di ottobre.
Ad ottobre, inoltre, entrerà in vigore anche il D.M. 3/9/21 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il nuovo D.M. 3/9/21 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio: a ottobre sarà quindi necessario aggiornare tutte le valutazioni del rischio incendio presenti nelle aziende?
QUANDO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO?
Precisiamo subito che all’entrata in vigore del D.M. 3/9/21 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l’aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.
Qui però può sorgere un dubbio, in quanto il succitato articolo si riferisce alla più ampia necessità di aggiornare la valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/08, cioè la valutazione di “tutti i rischi”, e non specificatamente alla valutazione del rischio incendio che ne costituisce un elemento.
In effetti, l’art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va aggiornata:
• “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori,
• o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
• o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”.
In particolare si deve interpretare il significato da attribuire alla prima ipotesi, cioè “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Trattandosi della valutazione del rischio incendio, le modifiche dovranno essere “significative” ai fini del rischio incendio.
MA QUALI SONO LE MODIFICHE SIGNIFICATIVE AI FINI DEL RISCHIO INCENDIO?
Entrando nello specifico di quelle che sono le modifiche “significative” dal punto di vista antincendio, un utile riferimento è costituito dall’allegato IV del D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151”, di cui riportiamo l’estratto.
ALLEGATO IV D.M. 7 agosto 2012 – MODIFICHE AD ATTIVITÀ ESISTENTI
Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.
A) Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
I. incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
II. sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
B) Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
C) Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
I. incremento della potenza o della energia potenziale;
II. modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
D) Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
I. modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
II. modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
III. incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
IV. modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
V. modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.
E) Modifica delle misure di protezione per le persone:
I. incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
II. modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;
III. modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.
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