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NUOVI CORSI ANTINCENDIO: I VVF SPIEGANO COME FARLI

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In tema di Gestione Sicurezza Antincendio, a pochi mesi dall’entrata in vigore del D. M. 2/9/21 prevista per il 4 ottobre 2022, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diffuso delle nuove indicazioni applicative del Decreto che riguardano gli addetti antincendio e anche i formatori in materia di antincendio.

Vediamo di cosa si tratta.

QUALI INDICAZIONI CONTIENE IL DOCUMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO?

Il documento dal titolo “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è suddiviso in due parti e contiene indicazioni per la corretta applicazione di quanto previsto dal D. M. 2/9/21 in particolare per quanto riguarda:

  • Parte prima: i formatori degli addetti antincendio: requisiti, formazione e abilitazione, aggiornamento
  • Parte seconda: la designazione, la formazione, l’abilitazione e l’aggiornamento degli addetti antincendio

Vediamo di seguito sinteticamente i contenuti.

PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO

In questa parte del documento sono contenute indicazioni specifiche sui formatori degli addetti antincendio con particolare riferimento a:

  • organizzazione e strutturazione dei corsi per formatori degli addetti antincendio
  • argomenti da trattare nei moduli teorici (Moduli da 1 a 8)
  • argomenti da trattare nel Modulo 9 di congiunzione tra le parti teorica ed applicativa
  • argomenti da trattare nel Modulo 10 dedicato ad approfondire la conoscenza e l’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, attrezzature di protezione individuale)
  • modalità di abilitazione dei formatori degli addetti antincendio (commissioni d’esame e prove d’esame)
  • attestazione dei requisiti dei formatori degli addetti antincendio
  • modalità per l’aggiornamento dei formatori degli addetti antincendio

PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

In questa parte del documento, invece, sono contenute indicazioni specifiche sugli addetti antincendio con particolare riferimento a:

  • gli obblighi del datore di lavoro in merito a designazione e formazione degli addetti antincendio
  • i tre distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio (1-FOR, 2-FOR, 3-FOR)
  • procedure amministrative per lo svolgimento dei corsi da parte delle strutture periferiche del Corpo dei VVF
  • modalità di abilitazione degli addetti antincendio (procedure amministrative e prove d’esame)
  • modalità per l’aggiornamento degli addetti antincendio

LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE NEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO

Le indicazioni per l’applicazione del D. M. 2/9/21 emesse dalla Direzione Centrale per la Prevenzione dei VVF ribadiscono innanzitutto che la formazione pratica per i corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR deve prevedere i contenuti minimi riportati nelle omologhe tabelle dell’allegato III al decreto.

Anche nel documento in oggetto si evidenzia la novità costituita dall’inserimento, anche nel corso di livello più baso, della prova pratica di utilizzo degli estintori (nel D.M. 10/3/98 tale prova non era prevista nel corso rischio basso).

Le indicazioni dei VVF sulla formazione pratica nei corsi antincendio inoltre specificano che:

  1. potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua
  2. tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo
  3. l’intervento formativo pratico prevederà una fase di introduzione alle attrezzature, che rafforzerà l’apprendimento già svolto in fase teorica, e una fase pratica, con utilizzo delle attrezzature previste dai programmi indicati nel D.M. 2/9/21
  4. le prove con idranti, laddove previste, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Per quanto riguarda le attrezzature da utilizzare durante l’addestramento nei corsi antincendio, riepiloghiamo di seguito quanto previsto dal D. M. 2/9/21.

Tipologia di corsoAttrezzature da utilizzare nella prova pratica
Corso tipo 1-FOREstintori
Corso tipo 2-FOREstintori Idranti a cassetta UNI 45 Naspi
Corso tipo 3-FOREstintori Idranti a cassetta UNI45 Naspi Idranti soprasuolo con corredo UNI70 Idranti sottosuolo con corredo UNI70

Le indicazioni applicative dei VVF precisano che per i corsi di livello 3 l’istruzione può prevedere, a discrezione del docente, l’utilizzo di idranti soprasuolo o sottosuolo con corredo UNI 70, particolarmente indicato nel caso di addetti antincendio di attività dotate di rete idranti con protezione esterna.

Infine, nelle indicazioni dei VVF per l’organizzazione dei corsi antincendio si precisa che la formazione e l’esame sui componenti delle reti idranti, laddove previsti, potranno avvenire:

  • utilizzando le dotazioni presenti nelle aziende,
  • ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso le attrezzature predisposte a scopo didattico

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Riportiamo, inoltre, in allegato il documento Indicazioni Applicative “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

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