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COVID E GREEN PASS: TUTTE LE NOVITA’ DI FEBBRAIO

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 che contiene “Misure Urgenti in materia di certificazioni verdi Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo” e introduce importanti novità in tema di validità del Green Pass e gestione dell’Emergenza Covid 19 in ambito scolastico.

COVID 19 E GREEN PASS: COSA CAMBIA DA FEBBRAIO?

Le nuove misure introdotte dal Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022 sono entrate in vigore dal 5 febbraio 2022 e sono così articolate:

  • ESTENSIONE DURATA GREEN PASS

Il Green Pass ha durata illimitata per le persone alle quali è stata somministrata la terza dose di vaccino (booster) e per coloro che, dopo la somministrazione di due dosi, hanno contratto il Covid 19 e sono guariti. Per queste due categorie di persone, inoltre, la validità del Green Pass inizierà a a partire dalla medesima somministrazione e non sono previste ulteriori dosi di richiamo.

Il Green Pass ha durata, invece, di sei mesi, per le persone con una sola dose di vaccino ma che successivamente abbiano contratto e siano guarite da Covid 19.

  • AUTOSORVEGLIANZA NEI CASI DI CONTATTO STRETTO

In caso di contatto stretto con positivi per coloro che, dopo la somministrazione di due dosi, hanno contratto il Covid 19 e sono guariti, non è più obbligatoria la quarantena ma è sufficiente il regime di autosorveglianza.

Ricordiamo che l’autosorveglianza prevede l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con persone positive al Covid 19 e di effettuare un tampone rapido o molecolare alla comparsa dei primi sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

  • ABOLIZIONE DELLA ZONA ROSSA PER I VACCINATI

Sono state eliminate le restrizioni precedentemente previste nelle zone rosse, per coloro che sono in possesso di Green Pass Rafforzato (Green Pass derivante da ciclo vaccinale completo o guarigione da Covid 19).

Le restrizioni previste nelle zone rosse, quindi, dovranno essere rispettate solo dalle persone non vaccinate.

  • SCUOLE PER L’INFANZIA: IN DAD SOLO DOPO IL QUINTO CASO

Nelle scuole per l’infanzia fino a 4 casi di positività al Covid 19, le attività didattiche possono proseguire in presenza. Dal quinto caso di positività le attività didattiche saranno sospese per 5 giorni.

  • SCUOLE PRIMARIE (ELEMENTARI)

Fino a 4 casi di positività al Covid 19, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid 19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un tampone rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Dal quinto caso coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni; per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

  • SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO (MEDIE E SUPERIORI)

Nelle scuole secondarie di primo grado (medie), nelle scuole secondarie di secondo grado (superiori) e nel sistema di istruzione e formazione professionale con un caso di positività al Covid 19 accertato tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con mascherine FFP2 da parte degli alunni e dei docenti; con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o siano guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2.

  • DISPOSIZIONI PER I VISITATORI STRANIERI IN ITALIA

Ai visitatori provenienti da  uno Stato estero che siano in possesso di un Green Pass derivante da avvenuta guarigione da Covid 19 o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un tampone rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Le stesse disposizioni valgono anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Ricordiamo, inoltre, come già riportato in una precedente news, che dal 1 febbraio 2022, è in vigore l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni o che li compiranno entro il 15 giugno 2022.

Per queste persone, a partire dal 15 febbraio, sarà obbligatorio esibire il Green Pass Rafforzato anche per accedere a tutti i luoghi di lavoro.

I Datori di Lavoro sono tenuti a controllare che i lavoratori che abbiano compiuto i 50 anni di età, o che li compiranno entro il 15 giugno 2022, che accedono al posto di lavoro siano effettivamente in possesso del Green Pass Rafforzato derivante da percorso vaccinale o da guarigione da Covid 19.

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