CANCELLAZIONE DALL’ANGA DELLE IMPRESE SENZA RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI
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Con la Circolare n. 1 del 15 aprile 2024, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali (ANGA) indica le “Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo”.
LA SCADENZA DEL 15 APRILE 2024
Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n. 3/2023 e la successiva Delibera n. 5/2023, fino al 15 aprile 2024 un’azienda senza Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR) poteva continuare ad operare con le funzioni del Responsabile Tecnico esercitate provvisoriamente dal legale rappresentante.
Se il RTGR superava la verifica entro tale data, la sua idoneità veniva ripristinata in automatico e riprendeva la propria funzione per l’impresa.
L’impresa aveva comunque la facoltà di procedere, entro tale data, con nuova istanza per la nomina di un nuovo RTGR.
LA CANCELLAZIONE DELLE IMPRESE SENZA RESPONSABILE TECNICO IDONEO
Per le aziende iscritte all’ANGA che al 15 aprile 2024 non hanno definito il Responsabile Tecnico è avviato il procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione dell’impresa dall’ANGA per le categorie d’iscrizione interessate.
LA CIRCOLARE N. 1 DEL 15 APRILE 2024: MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CANCELLAZIONE
Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni sull’intero territorio nazionale, con la Circolare n. 1/2024 è stato definito il modello di avvio dei provvedimenti di cancellazione che le Sezioni devono inviare entro il 30 aprile 2024 alle aziende sprovviste di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti. Questo il testo che riceveranno le aziende che non hanno un RTGR:
Oggetto: Testo avvio procedimento disciplinare finalizzato alla cancellazione
Spett. impresa,
con la presente si comunica che la Sezione Regionale del ________ nella riunione del ___________
- vista la perdita del requisito di idoneità di cui all’art. 13, comma 1, D.M. 120/2014 e conseguente decadenza dall’incarico di responsabile tecnico da parte del sig. ___________ a far data dal gg/mm/aaaa nell’ambito dell’iscrizione all’Albo n. XX_____ per le seguenti categorie e classi: ___________;
- considerato che è decorso inutilmente il termine di 180 giorni consecutivi a partire dal 16/10/2023 e in assenza dell’emissione del provvedimento con cui la Sezione conferma la nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti minimi previsti per le categorie di iscrizione interessate;
- rilevata pertanto la carenza del requisito in argomento per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dell’impresa;
ha deliberato l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014, per la cancellazione dell’iscrizione all’Albo per le categorie indicate in premessa.
Per quanto suindicato, si invita a presentare, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, eventuali deduzioni oppure a provvedere alla nomina di un nuovo responsabile tecnico per le categorie in argomento in possesso dei requisiti previsti. In mancanza si dovrà procedere alla cancellazione dell’impresa dall’Albo ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014.
ULTERIORI 30 GIORNI PER LA NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE TECNICO, PENA LA CANCELLAZIONE DEFINITIVA
Viene quindi data la possibilità alle imprese senza RTGR idoneo di nominare un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente.
Decorso inutilmente anche tale termine, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali provvedono a deliberare la cancellazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’impresa il relativo provvedimento.
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Documenti correlati
- Circolare ANGA n. 1 del 15 aprile 2024Accedi per scaricare
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