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Fac simile Revoca nomina di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

La nomina del ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), al contrario di quanto previsto per la designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), non è obbligatoria, né tantomeno indelegabile da parte del datore di lavoro.

CHI SONO GLI ASPP E QUANDO DEVONO ESSERE NOMINATI?
Il datore di lavoro, o altro soggetto aziendale incaricato a tal fine, considerando le dimensioni, la complessità e articolazione dell’azienda, può prevedere di affiancare il RSPP dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Per procedere alla nomina del ASPP, vedi il fac simile specifico: CLICCA QUI!
Gli ASPP comporranno quindi il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), svolgendo i compiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08.

QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER ASSUMERE IL RUOLO DI RSPP O DI ASPP?
I requisiti indispensabili previsti dalla legislazione vigente per ricoprire il ruolo di ASPP sono il possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado e la partecipazione a specifici percorsi formativi che consentano di conseguire le competenze necessarie per espletare correttamente questi incarichi, con superamento delle prove di verifica da essi previste.

L’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 ha definito i percorsi formativi necessari per assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

In particolare, per gli ASPP, l’Accordo prevede un percorso formativo composto da diversi “moduli”, denominati:

  • MODULO A
  • MODULO B (comune)
  • SP1 per il settore “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca”
  • SP2 per il settore ATECO 2007 “B – Estrazione di minerali da cave e miniere” e “F – Costruzioni”
  • SP3 per il settore ATECO 2007 “Q, 86.1 e 87 – Sanità e assistenza sociale”
  • SP4 per il settore ATECO 2007 “C, 19 e 20 – Attività manifatturiere”

Per vedere lo Schema del Percorso Formativo per RSPP e ASPP CLICCA QUI!

LA REVOCA DELLA NOMINA DI ASPP

Per contro, qualora un soggetto cessi dall’incarico di ASPP è opportuno formalizzare tale dimissione dall’incarico conferito.

Il Fac-Simile per la “Revoca dell’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione” (ASPP) è utile proprio per revocare l’incarico di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione affidato a personale interno o esterno all’azienda, sollevandolo dai “compiti” richiesti e previsti dal D.Lgs. 81/08 all’art. 33, quali:

a) l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2 del D.Lgs. 81/08, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
f) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.

È bene precisare che con la revoca dell’incarico di RSPP non cessa l’obbligo del mantenimento del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui si venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni svolte, così come indicato al secondo comma dello stesso art. 33 del D.Lgs. 81/08.

Tale aspetto è chiaramente previsto nel modulo facsimile di revoca dell’incarico di ASPP presente nella nostra banca dati della modulistica.

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