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Linee guida progettazione della misura esodo
Com’è noto, l’obiettivo della salvaguardia della vita umana costituisce il leitmotiv della prevenzione incendi che, declinato secondo leggi di progettazione tecnica e principi di gestione dell’emergenza, permea l’apparato normativo vigente in continuità con l’orientamento preesistente. Ciò risulta confermato già alla lettura della premessa riportata nella misura S.4 del D.M.18 ottobre 2019 nella quale si confermano quei principi che consentono di garantire l’obiettivo richiamato:
1. La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.
La prima indicazione introdotta è che la progettazione sia integrata allo scopo di verificare l’efficacia del sistema d’esodo e non del singolo percorso, in condizioni di emergenza dettate dalla presenza di un incendio e per il tempo disponibile a garantire che l’esodo si concluda prima del raggiungimento di condizioni termofluidodinamiche inabilitanti sulle prestazioni psicofisiche degli occupanti. La verifica è effettuata con riferimento al concetto di ambito, che viene qui introdotto e che costituisce la peculiare novità della misura S.4 e, più in generale, del Codice.
2. Il sistema d’esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco. Il richiamo alla prestazione ribadisce il concetto di misurabilità dell’efficacia della progettazione del sistema d’esodo, che deve consentire, richiamando livelli di prestazione differenti, il raggiungimento di un luogo sicuro o la permanenza al sicuro in modo autonomo ed indipendente dall’intervento esterno, a maggiore garanzia degli occupanti.
3. Le modalità previste per l’esodo sono le seguenti:
a. esodo simultaneo;
b. esodo per fasi;
c. esodo orizzontale progressivo;
d. protezione sul posto.
La progettazione del sistema d’esodo offre soluzioni differenziate in funzione della complessità dell’attività. Le modalità di realizzazione del sistema d’esodo sono definite nel Cap. G.1, par. 9.
Le garanzie derivanti dalla scelta di sistemi d’esodo coerenti con i punti a, b e c implicano che gli occupanti siano assicurati nell’allontanamento dall’ambito fino al raggiungimento del luogo sicuro. Il punto d implica, invece, che l’ambito garantisca un’adeguata condizione di protezione degli occupanti in condizioni di emergenza.
4. Ambito: porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.
Si delinea, quindi, la possibilità di selezionare l’area dell’attività in funzione di un attributo descritto nella misura che si intende applicare ai fini della progettazione. Il concetto sarà approfondito nei casi studio selezionati ai fini dell’applicazione del Cap. S.4.
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