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Linee guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto (art. 256, comma 2 D.Lgs. 81/08)

Lo SPresal dell’ASL 13 della Regione Piemonte ha elaborato un documento dove sono precisate che nel Piano di Lavoro per la Rimozione di Amianto, oltre alle informazioni richieste all’art. 256, comma 4°, del D.Lgs. n. 81/08, sulla base delle disposizioni regionali di cui alle circolari n. 151/48 del 8/1/93 e 2794/48/768 del 26/4/96, sono necessarie ulteriori notizie indicate nel documento pubblicato. Ricordiamo che l’art. 250, comma 1°, del D.Lgs. n. 81 prevede che, prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione a fibre d’amianto, il datore di lavoro debba presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. L’art. 256, comma 2°, dello stesso D.Lgs. prevede che il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, debba predisporre un piano di lavoro. Una copia di tale piano, come indicato al comma 5° dello stesso articolo, deve essere inviato all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il piano di lavoro, redatto secondo le indicazioni dell’art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, è considerato Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1°, lettera h) ed all’allegato XV dello stesso D.Lgs., esclusivamente per l’intervento di bonifica. Pertanto, il piano di lavoro dovrà indicare la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice. Qualora vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto, ma che possono comportare su di essi una azione meccanica (azione che potrebbe intaccare l’integrità del manufatto e liberare fibre), il datore di lavoro deve presentare all’organo di vigilanza (ASL NO – S.Pre.S.A.L.) la notifica in conformità a quanto prescritto dall’art. 250 del D.Lgs. n. 81/08 (es. lavori di sovracopertura di lastre in cemento-amianto).

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