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Linee guida Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto B. 265 del 15 marzo 2011

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 la Regione Veneto ha pubblicato il documento “Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto (titolo IX capo III del D.lgs 81/08). Approvazione linee interpretative regionali.” Il documento si applica con riferimento alle attività lavorative (manutenzione, rimozione, smaltimento, trattamento dei rifiuti e bonifica delle aree interessate) che possono comportare esposizione di lavoratori ad amianto (actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite, tremolite). Nelle attività nelle quali vi sia presenza di materiali contenenti amianto ogni datore di lavoro deve valutare la sussistenza di situazioni di rischio per esposizione ad amianto per i propri dipendenti e definire le azioni da intraprendere per perseguire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione. L’ individuazione della presenza di amianto (art. 248) è preliminare alla valutazione del rischio (art. 249 co. 1) e alla definizione delle azioni da intraprendere, quali:

  1. notifica all’organo di vigilanza (Spisal) [art. 250];
  2. adozione di misure di prevenzione e protezione [art. 251] e di igiene [art. 252];
  3. controllo dell’esposizione [art. 253];
  4. pianificazione preventiva delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione
  5. dell’ambiente esterno nei lavori di demolizione o rimozione d’amianto (art. 256);
  6. informazione [art. 257] e formazione [art. 258] dei lavoratori;
  7. sorveglianza sanitaria [art. 259];
  8. registrazione dell’esposizione [art. 260].

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