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È LEGGE L’EQUIPARAZIONE TRA FORMAZIONE IN AULA E VIDEOCONFERENZA

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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (modalità FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

CHE COSA PREVEDE IL NUOVO ARTICOLO IN MATERIA DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA?

Al testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio 2022, è stato introdotto l’«Art. 9-bis – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (modalità FAD sincrona).

VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?

Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) e E-Learning (FAD asincrona) non sono sinonimi, ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse. La modalità FAD, o formazione a distanza, si suddivide in due categorie principali: sincrona e asincrona, ciascuna con caratteristiche specifiche.

La modalità FAD sincrona, come la videoconferenza, prevede un’interazione in tempo reale tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti. Questa modalità riproduce l’esperienza dell’aula tradizionale, consentendo un apprendimento dinamico e personalizzato.

La modalità FAD asincrona, invece, permette ai discenti di accedere ai materiali formativi in autonomia, senza la necessità di una presenza simultanea del docente. Offre maggiore flessibilità di fruizione, consentendo di apprendere secondo i propri tempi, ma riduce le opportunità di interazione diretta poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.

Videoconferenza e E-learning: quale regolamentazione?

Le due principali modalità FAD, ovvero la videoconferenza (FAD sincrona) e l’e-learning (FAD asincrona), sono differenti e regolamentate in modo specifico.

La Videoconferenza, regolamentata dall’art. 9-bis del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, è considerata equiparabile alla formazione in aula, consentendo un’interazione diretta e in tempo reale tra docente e partecipanti.

L’E-learning, invece, è regolato dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, permettendo un accesso autonomo ai contenuti formativi in qualsiasi momento, senza vincoli di orario e con maggiore flessibilità di apprendimento.

E LA FORMAZIONE IN ELEARNING SI PUÓ ANCORA FARE?

L’art. 9-bis recentemente introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022 equipara la formazione in Videoconferenza (FAD sincrona) a quella in aula. Lo stesso articolo precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.

Pertanto il nuovo articolo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto elearning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità elearning (FAD asincrona).

DOCUMENTI UTILI: LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA E IN ELEARNING AIESIL

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