APPROVATI I CRITERI PER LA QUALIFICA DEI FORMATORI SULLA SICUREZZA
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La Commissione consultiva permanente, in data 18 aprile 2012, sulla base del documento elaborato nel Comitato speciale n. 5, ha approvato i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento».
La definizione di tali requisiti era prevista dall’art. 6, comma 8, lett. m‐bis) del D. Lgs. n. 81/2008, come seccessivamente modificato dal D. Lgs. 106/09.
Al momento il testo approvato non è ancora stato diramato dal Ministero del Lavoro, facciamo riferimento a una nota del Dott. Leonardo Scatolini, Membro del Comitato 5 per la qualificazione della figura del formatore, istituito dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
REQUISITI PREVISTI PER I FORMATORI IN MATERIA DI SICUREZZA
Il prerequisito minimo di base indicato per ricoprire il ruolo di formatore‐docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il possesso del Diploma di scuola secondaria superiore, e il rispetto di 3 elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
Insieme al citato prerequisito di Istruzione, il formatore‐docente, per essere considerato qualificato, dovrà anche possedere almeno uno dei criteri sotto elencati:
1. Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza.
2. Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post‐laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione…) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro,
o in alternativa
3. Frequenza e possesso di attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore (o in alternativa 40) in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008, unitamente ad almeno dodici mesi (diciotto per chi ha frequentato corso da 40 ore) di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
o in alternativa
4. esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro‐settore ATECO di riferimento).
Nei casi citati al punto 2, 3 e 4 anche il possesso di almeno una delle seguenti specifiche:
1. Frequenza di corso, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione‐formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
in alternativa
2. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
in alternativa
3. Precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia.
Per ulteriori approfondimenti, si veda la news pubblicata a commento dei criteri di qualifica dei formatori sulla sicurezza.
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