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I CRITERI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE SULLA SICUREZZA: COME APPLICARLI NELLA PRATICA?

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Il decreto interministeriale del 6/3/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, entrato in vigore il 18/3/2014, ad un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce appunto i criteri per qualificare i docenti/formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, relativamente ai corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, regolati specificatamente dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. In sostanza si tratta dei corsi di formazione sulla salute e sicurezza per:
1. Dirigenti
2. Preposti
3. Lavoratori
4. Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il decreto interministeriale del 6/3/2013 individua 6 diversi criteri di qualificazione del formatore sulla salute e sicurezza sul lavoro, tra loro alternativi, che nella ratio della norma sono strutturati per garantire la contemporanea presenza di tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ossia:
1. conoscenza;
2. esperienza;
3. capacità didattica.

Ogni docente/formatore sulla sicurezza dovrà dimostrare di possedere i criteri indicati dal decreto interministeriale 6/3/2013 per una o più delle seguenti aree tematiche (potendo conseguentemente effettuare docenza solo nelle aree tematiche per le quali assolve ai criteri richiesti):
1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari (il decreto precisa “Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico- sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto”);
3. area relazioni/comunicazione.

Il mantenimento dei requisiti di formatore sulla sicurezza nel tempo richiede che, con cadenza triennale, il docente/formatore sulla salute e sicurezza sul lavoro:
1. frequenti, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i., purché di queste 24 ore almeno 8 ore siano relative a corsi di aggiornamento;
2. o, in alternativa, effettui un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Rimandando al decreto interministeriale del 6/3/2013 sulla qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro per una dettagliata lettura dei criteri, si evidenziano di seguito alcuni dubbi di ordine pratico sull’applicazione di tali criteri.

1. Frequentemente, nei corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro si affrontano argomenti che attengono alle diverse aree tematiche individuate dal decreto 6/3/2013 (si pensi agli argomenti previsti nei corsi normati dallo stesso Accordo Stato Regioni del 21/12/11, dove l’aspetto tecnico/sanitario è affrontato dopo un’introduzione/approfondimento di carattere giuridico): ciò determina la necessità pratica di organizzare tali corsi di formazione con docenti/formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro abilitati per le diverse aree tematiche, diversamente sarebbe necessario organizzare il corso di formazione per mezzo di una multi docenza, costantemente presente, che si alternerebbe nell’illustrazione dei vari argomenti.

2. Per le stesse ragioni (indicate nel punto 1), ossia la frequente trattazione nei corsi sulla sicurezza di argomenti attinenti le 3 diverse aree tematiche all’interno di uno stesso corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, appare difficile riuscire a dimostrare di assolvere agli obblighi di mantenimento del requisito di docente/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro frequentando, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, non riuscendo chiaramente a distinguere all’interno di un corso di formazione la durata degli argomenti nelle varie aree tematiche.

3. Ancora per le stesse ragioni del punto 1, ossia la frequente trattazione di argomenti attinenti le 3 diverse aree tematiche all’interno di uno stesso corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, appare difficile per un formatore sulla sicurezza dimostrare di possedere i requisiti di cui la criterio 1, ossia una “Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza“, in quanto la durata degli argomenti attinenti le diverse aree ematiche non è normalmente indicata nei registri dei corsi di formazione.

4. Il 2° criterio cita il possesso di “Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza […]“, lasciando dei dubbi in merito alle modalità con cui un docente in materia di sicurezza potrebbe correlare una laurea con le tipiche materia tecniche oggetto della docenza, si pensi ad esempio alla non immediata “coerenza” tra una laurea in ingegneria e la “materia” della salute e sicurezza sul lavoro.

5. Il 6° criterio di qualificazione del formatore sulla sicurezza richiede “Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento)“, non correlando in questo caso l’esperienza di RSPP con una precisa area tematica: questa formulazione lascerebbe intendere che la formazione ed esperienza di un RSPP determini un’adeguata conoscenza ed esperienza su tutte le tematiche indicate nel decreto stesso.

Quanto indicato al punto 1 e al punto 5 lascerebbe intendere che il legislatore abbia previsto la possibilità che un solo docente sulla sicurezza possieda adeguate competenze in tutte le aree tematiche indicate nello stesso D.I. 6/3/2013. Sebbene l’esistenza di un “Formatore in materia di sicurezza polivalente” sia accettabile e addirittura necessaria per organizzare corsi di formazione di carattere più “generalista” (si pensi alla possibilità di far effettuare un’introduzione di carattere normativo/giuridico ad un docente di competenza ed esperienza prevalentemente “tecnica“), è per contro evidente che, qualora il corso di formazione sia particolarmente specialistico, sarà necessario rivolgersi ad un docente specializzato nella materia che nell’area tematica oggetto della docenza (per intenderci: all’avvocato per le materie normative/giuridiche, al medico del lavoro per gli aspetti sanitario, etc…). Da questo punto di vista, i criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro indicati nel D.I. 6/3/2013 appaiono insufficienti a far emergere le effettive specializzazione dei docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In sintesi, il Decreto Interministeriale del 6/3/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, ha definito dei criteri non sempre chiari, che richiederanno comunque una valutazione da parte, prima del docente/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quindi dell’ente/azienda che organizza il corso di formazione, per valutare l’effettivo possesso dei requisiti previsti da tale norma.

A cura di: ing. Federico Maritan

Vega Formazione organizza corsi di formazione “per formatori sulla sicurezza” della durata di 24 ore, conformi ai criteri del decreto interministeriale del 6/3/2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

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  • Decreto-Interministeriale-06-03-2013-Criteri-qualificazione-formatore-salute-sicurezza-lavoro.pdfAccedi per scaricare

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