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Facsimile del Registro di Informazione ai Lavoratori ai Sensi del D. Lgs. 81/08
l registro di informazione ai lavoratori consente al Datore di Lavoro di documentare l’informazione fornita ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08. Vega Engineering mette a disposizione un facsimile gratuito, scaricabile e utilizzabile per registrare l’adempimento degli obblighi informativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il facsimile del registro di informazione ai lavoratori rappresenta uno strumento utile per attestare che i lavoratori abbiano ricevuto le informazioni relative ai rischi, alle procedure di emergenza, alle figure della prevenzione e alle misure di sicurezza adottate dall’azienda.

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Facsimile del Registro di Informazione ai Lavoratori ai Sensi del D. Lgs. 81/08
A cosa serve il registro di informazione ai lavoratori?
Il registro permette al Datore di Lavoro di documentare l’attività di informazione svolta nei confronti dei lavoratori, conservando evidenza dell’avvenuta comunicazione dei contenuti previsti dalla normativa.
Il D.Lgs. 81/08 impone infatti al Datore di Lavoro di assicurare che ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata, ma non individua uno specifico modello da utilizzare per registrarla. Il facsimile costituisce quindi un supporto organizzativo per gestire e documentare correttamente tale adempimento.
Perché l’informazione dei lavoratori è importante?
L’informazione e la formazione dei lavoratori rivestono un ruolo centrale nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro. La prevenzione richiede infatti la partecipazione attiva di tutti i soggetti aziendali e la consapevolezza dei rischi presenti durante lo svolgimento delle attività lavorative.
La direttiva quadro 89/391/CEE, dalla quale derivano prima il D.Lgs. 626/94 e successivamente il D.Lgs. 81/08, evidenzia l’importanza di informare i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi per la salute e la sicurezza e sulle misure adottate per ridurli o eliminarli.
L’informazione deve quindi mettere i lavoratori nelle condizioni di contribuire attivamente alla sicurezza aziendale, adottando comportamenti corretti sia durante l’attività ordinaria sia in caso di emergenza.
Quali informazioni deve ricevere ciascun lavoratore?
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
- sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta;
- sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali adottate;
- sulle procedure riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure previste dagli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/08;
- sui nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP);
- sul nominativo del Medico Competente;
- sui pericoli connessi all’uso di sostanze o miscele pericolose;
- sulle misure e sulle attività di prevenzione e protezione adottate dall’azienda.
Le informazioni devono essere riferite alla concreta realtà aziendale, agli ambienti di lavoro nei quali il lavoratore opera e alle attività che è chiamato a svolgere.
L’informazione deve riguardare anche i rischi specifici?
L’informazione deve comprendere anche i rischi specifici connessi alla mansione e alle attività concretamente svolte dal singolo lavoratore.
Il lavoratore deve conoscere le disposizioni aziendali applicabili, i comportamenti da adottare, le misure di prevenzione e protezione predisposte e gli eventuali pericoli derivanti dall’utilizzo di attrezzature, sostanze o miscele pericolose.
L’insieme di queste informazioni deve consentirgli di orientarsi correttamente sia durante il lavoro ordinario sia in presenza di situazioni anomale o di emergenza.
Come deve essere fornita l’informazione ai lavoratori?
L’informazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze necessarie per svolgere le proprie attività in sicurezza.
La modalità utilizzata deve quindi essere scelta considerando:
- le caratteristiche dei destinatari;
- il loro livello di preparazione;
- la complessità dei contenuti;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- il contesto nel quale viene svolta l’attività;
- la capacità dei lavoratori di comprendere e utilizzare le informazioni ricevute.
La semplice messa a disposizione di documenti non è sempre sufficiente: il Datore di Lavoro deve valutare se la modalità adottata sia effettivamente idonea a trasmettere i contenuti.
Quali strumenti possono essere utilizzati per informare i lavoratori?
L’informazione può essere fornita attraverso modalità differenti, purché risultino adeguate ai contenuti e ai destinatari.
Possono essere utilizzati, ad esempio:
- riunioni e incontri informativi;
- colloqui con singoli lavoratori o gruppi;
- comunicazioni svolte direttamente sul luogo di lavoro;
- documenti, fascicoli e opuscoli cartacei;
- comunicazioni inviate tramite strumenti informatici;
- avvisi e materiali esposti nelle bacheche aziendali;
- cartellonistica e infografiche;
- materiali audiovisivi;
- contenuti disponibili nella rete informatica aziendale.
La consegna di opuscoli o documenti informativi permette al lavoratore di conservare una copia del materiale e di consultarla successivamente. Tuttavia, la modalità scelta deve sempre garantire che le informazioni siano realmente accessibili e comprensibili.
L’Accordo Stato-Regioni del 2025 disciplina anche l’informazione?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità dei percorsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Non stabilisce invece specifiche modalità operative per l’informazione disciplinata dall’art. 36.
Per l’informazione resta fondamentale il requisito previsto dal D. Lgs. 81/08: i contenuti devono essere facilmente comprensibili e devono consentire ai lavoratori di acquisire le conoscenze necessarie.
Il Datore di Lavoro può inoltre valutare l’opportunità di verificare l’efficacia dell’attività informativa, ad esempio mediante domande, confronti diretti o questionari di apprendimento.
Il registro di informazione ai lavoratori è obbligatorio?
La normativa stabilisce l’obbligo di informare i lavoratori, ma non prescrive l’utilizzo di uno specifico modello di registro.
Utilizzare un registro consente tuttavia di organizzare e documentare l’attività svolta, conservando evidenza dell’informazione fornita ai lavoratori. Il documento può quindi rappresentare un utile supporto per la gestione degli adempimenti aziendali e per la tracciabilità delle comunicazioni effettuate.
Dove scaricare il facsimile del registro di informazione ai lavoratori?
Per agevolare il Datore di Lavoro nell’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08, Vega Engineering mette a disposizione un facsimile del registro di informazione ai lavoratori gratuitamente scaricabile.
Il modulo può essere utilizzato per registrare l’informazione fornita sui rischi aziendali e specifici, sulle procedure di emergenza, sulle figure della prevenzione e sulle misure di sicurezza adottate.
Tutti i moduli sono gratuiti, aggiornati e disponibili per il download.
il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizione aziendali in materia;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D. Lgs. 81/08;
- sui nominativi del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP) e del Medico Competente;
- sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Lo stesso art. 36 del D. Lgs. 81/08 stabilisce inoltre che il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.
Per facilitare il compito del Datore di Lavoro nell’adempimento delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro Vega Engineering mette a disposizione un modulo per registrare l’informazione ai lavoratori di cui all’art. 36 del D. Lgs. 81/08.
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