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UN CODICE DI CONTROLLO PER VERIFICARE IL PSC

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Il documento è destinato principalmente ai Coordinatori della Sicurezza dei cantieri sia in fase progettuale che esecutiva, si propone quale “strumento di consultazione per agevolare ed uniformare l’opera di tali professionisti sia nelle fasi di redazione del PSC che nella fase realizzativa delle opere”.
Il documento è strutturato in forma di questionario e le singole voci, in corrispondenza diretta con i contenuti dell’Allegato XV del decreto, hanno carattere indicativo e non esaustivo.
Per necessità di sintesi “il documento è riferibile alla casistica più comune di cantiere e non entra perciò nel merito di situazioni concernenti cantieri di carattere particolare per entità, tipologia di lavorazione ed altro”.
Per le situazioni particolari le valutazioni restano “demandate alla competenza ed all’impegno del professionista coordinatore”.
Ecco gli argomenti trattati dal Codice di Controllo:

– contenuti del PSC;
– identificazione e descrizione dell’opera;
– indirizzo del cantiere;
– descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
– descrizione sintetica dell’opera;
– individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
– analisi e valutazione dei rischi concreti in riferimento all’area;
– scelte progettuali ed organizzative in riferimento;
– la durata prevista delle lavorazioni e di tutte le fasi di lavoro;
– indicazione delle procedure complementari di dettaglio al PSC;
– planimetria di cantiere;
– caratteristiche dell’area di cantiere;
– presenza di fattori esterni rischiosi;
– rischi dovuti alle lavorazioni;
– dislocazione impianti;
– dislocazione zone carico/scarico;
– zone di deposito e stoccaggio;
– le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di incendio;
– analisi elementi essenziali lavorazioni;
– investimento da veicoli;
– elettrocuzione;
– rumore per lavorazioni interferenti;
– uso sostanze chimiche;
– altri rischi (lavori in galleria, temperature, …)
– scelte progettuale ed organizzative per eliminare i rischi;
– misure di coordinamento;
– contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
– analisi delle interferenze tra le lavorazioni;
– sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
– verifica periodica del coordinatore;
– coordinamento all’uso comune di apprestamenti, attrezzature ecc.;
– integrazione dei nominativi delle imprese esecutrici coinvolte.

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