TITOLO III DEL D.LGS. 81/08 E NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: INDICAZIONI PER LE ASL
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Linee di indirizzo dal titolo “Applicazione del Titolo III del D.Lgs. 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/10) – Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl” (ed. giugno 2012) del Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro.
Nella premessa del documento si fa riferimento all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 che “prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previste dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.
Il dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.
La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:
– conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
– utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.
Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.
Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.“
Il documento è suddiviso nei seguenti capitoli principali:
1. MACCHINE CON SITUAZIONI DI RISCHIO RICONDUCIBILI AL MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES): PROCEDURE PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 70, COMMA 4, DEL D.Lgs. 81/08
2. APPLICAZIONE ARTICOLO 70, COMMA 1, E ARTICOLO 71, COMMA 1, D.Lgs. 81/08
3. VIOLAZIONE DI PIU’ PRECETTI RICONDUCIBILI A CATEGORIA OMOGENEA DI REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 87, COMMA 5, D.Lgs. 81/08)
4. MACCHINE SEMOVENTI E MACCHINE AGRICOLE
5. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
6. VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
7. LAVORATORI AUTONOMI, COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE, COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, ARTIGIANI E PICCOLI COMMERCIANTI
8. VENDITA, NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO O LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE COSTRUITE O MESSE IN SERVIZIO AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 70, COMMA 1
Per visualizzare l’elenco completo delle linee guida consulta la Banca dati – Linee guida disponibile nel nostro sito.
Per essere informati tempestivamente sulle nuove linee guida è disponibile la pagina facebook Sicurezza sul lavoro-Linee guida.
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