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THYSSENKRUPP: 18/09/2014 DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

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Depositate le motivazioni della Sentenza n. 38343 delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione per la vicenda relativa al disastro avvenuto nello stabilimento torinese della ThyssenKrupp nel 2007.

Il Documento della Corte Suprema spiega le ragioni della condanna di sei dirigenti della multinazionale dell’acciaio, ed in particolare il perché della condanna dell’amministratore delegato a 16 anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario con la formula del dolo eventuale.

Argomento centrale della Sentenza n. 38343 della Corte di Cassazione sono state anche le varie problematiche giuridiche, in particolare si è disquisito del confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente:
Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio, della mancata adozione di cautele doverose idonee a evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente”).
Per contro nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verificazione del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale”, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l’agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l’iter e l’esito del processo decisionale.

Nella sentenza, inoltre, viene ampiamente perso in esame il ruolo dell’RSPP che insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro. Il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell’organizzazione; ed ha rilevanti compiti, che consistono nell’individuazione e valutazione dei rischi, nonché nel proporre le misure preventive e protettive di cui all’art. 28. Questa figura svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell’organo possano assumere la veste di garante. Si è tratto argomento negativo dal fatto che tali soggetti non sono destinatari in prima persona di obblighi sanzionati penalmente; e svolgono un ruolo non operativo ma di mera consulenza. L’argomento non è tuttavia decisivo. In realtà, l’assenza di obblighi penalmente sanzionati si spiega agevolmente proprio per il fatto che il servizio è privo di un ruolo gestionale, decisionale, e svolge solo una funzione di supporto alle determinazioni del datore di lavoro. L’assenza di sanzioni penali, tuttavia, non è risolutiva per escludere il ruolo di garante. Ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, essi assumano l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste. D’altra parte, il ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche. In situazioni del genere pare ragionevole pensare di attribuire, in presenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di una condotta colposa, la responsabilità dell’evento ai soggetti di cui parliamo. Una diversa soluzione rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica”.

Questa Sentenza risulta quindi fondamentale per fornire quei contenuti giuridici che saranno poi di riferimento anche per le future sentenze, le sua importanza la si evince anche dal corposo indice presente nelle ultime pagine.

Per visualizzare la Sentenza completa n. 38343 del 18/09/2014 della Corte di Cassazione Penale Sezioni unite clicca nel link di seguito:

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