TESTO UNICO: VIGILANZA E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha provveduto a fornire, con una nota del 30 maggio 2008, alcune indicazioni sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008. In questa nota “sono considerati gli aspetti relativi alla vigilanza e quelli relativi al Servizio di Prevenzione e Protezione, in particolare nelle strutture di ricovero e cura, entrambe ritenuti critici a partire non solo dai quesiti raccolti in merito, ma anche dalla portata dell’impatto sul sistema istituzionale ed aziendale”.
Vigilanza
Riguardo a questo aspetto il documento ricorda che “il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro riprende ed aggiorna alcuni aspetti in tema di vigilanza ed informazione, consulenza ed assistenza, già contenuti nell’art. 23 e 24 del D.Lgs. 626/94”.
Disposizioni che erano contenute nel Capo VII, “Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione”.
In questo caso del D.Lgs. 81/2008 vengono sottolineate alcune parti; tra queste segnaliamo:
– Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza (Articolo 13 comma 5 Vigilanza)
– Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente (Articolo 39 comma 3 Svolgimento dell’ attività di medico competente.
Dunque sono da considerarsi “attività di consulenza tutte le prestazioni la cui natura attiene alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi, remunerate e non, svolte dall’ASL e da singoli operatori, a seguito di richiesta di soggetti fruitori che operano ovunque sul territorio nazionale”. Queste prestazioni di consulenza sono vietate dal 15 maggio, data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/08.
Nel documento sono poi indicate, a questo riguardo, ulteriori specificazioni e chiarimenti ed esclusioni dal divieto suddetto.
Servizio di Prevenzione e Protezione
Probabilmente la parte più interessante di questa nota è relativa alle novità introdotte con l’art. 31 comma 6 del D.Lgs. 81/08: L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: … g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Questa soglia non era contenuta nel precedente art. 8 comma 5 del D.Lgs. 626/94.
Ora, oltre i 50 lavoratori “il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed i soggetti componenti devono obbligatoriamente essere interni: aspetto confermato dal successivo art. 31 comma 7”.
Dunque – prosegue il documento – “il nuovo Testo Unico prevede che le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori debbano provvedere ad istituire il SPP all’interno dell’azienda, ovvero alla designazione di un responsabile scelto tra i dipendenti, tra i soggetti caratterizzati da un rapporto di lavoro qualunque sia la forma contrattuale con l’ente gestore del servizio, e che il ricorso “all’esterno” sia possibile solo per le persone che ricoprono il ruolo di addetti al servizio di prevenzione e protezione”.
Queste disposizioni, in attesa “che la questione sia affrontata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano”, sono vincolanti.
Riguardo poi ai requisiti per la funzione di responsabile o di addetto del servizio di prevenzione e protezione, il documento cita diversi articoli:
– possono svolgerla coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corsi di formazione previsti dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2 (art. 32 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/08).
– I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni (art. 32 comma 6 D.Lgs. 81/08).
Si ricorda che nel caso di “mancato rispetto del termine del 14 febbraio 2008 per lo svolgimento di almeno il 20% dell’aggiornamento da parte di RSPP e ASPP che hanno potuto usufruire dell’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B, a fronte della decadenza dal ruolo, i requisiti di cui al citato art. 32, potranno essere riacquisiti solo previa frequenza dell’aggiornamento nella misura minima del 20% del monte ore previsto”.
Inoltre – conclude il documento – “anche coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, ma vantano l’esperienza professionale pregressa indicata nelle tabelle A4 e A5 dell’Accordo Stato-Regioni” possono continuare a svolgere le funzioni di RSPP e ASPP, “sempre solo dopo aver completato almeno il 20% del corso di aggiornamento”.
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