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TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: VIA LIBERA DALLA CONFERENZA STATO REGIONI

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In data 12 marzo 2008 la Conferenza Stato Regioni ha espresso parere favorevole al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro approvato nel Consiglio dei Ministri di giovedì 6 marzo 2008.

Il Titolo I del Decreto esprime la logica dell’intervento legislativo contenendo le disposizioni generali necessariamente da applicare a tutte le imprese destinatarie delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Esso contiene le principali novità rispetto a quanto richiesto dai criteri di delega, in particolare con riguardo all’ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all’azione pubblica e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro. In particolare viene ribadito che il principale obbligato nel contratto di somministrazione è l’impresa utilizzatrice salvo l’obbligo per il somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento dei compiti per i quali è assunto. I lavoratori a progetto beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore se inseriti nei luoghi di lavoro del committente, mentre restano esclusi, in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni, unicamente coloro che esplichino “piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili. Vengono individuate una serie di attività di sostegno alle imprese nella effettiva applicazione degli obblighi di legge e di diffusione della cultura della salute e sicurezza. In particolare, si prevede finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, anche con riferimento a progetti formativi, e si dispone che la materia venga portata nell’ambito dell'”attività scolastica ed universitaria” con il chiaro obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell’esistenza del problema infortunistico. Viene definito – potenziandolo – il ruolo del medico competente individuandone gli obblighi. In particolare, si prevede l’obbligo di custodia della cartella sanitaria e di rischio e quello di consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. Medesima documentazione deve essere consegnata al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro presso l’azienda. Al fine di consentire un efficace monitoraggio delle attività dei medici competenti ed, al contempo, di evitare che notizie fondamentali in ordine alla sicurezza dei lavoratori vadano perse, si dispone che il medico competente invii, unicamente per via telematica, all’ISPESL, le cartelle sanitarie e di rischio. Si impone al datore di lavoro di considerare “tutti i rischi” per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Gli esiti di detta valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi, nel quale è contenuta l’eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Vengono inoltre descritte le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi identificando, tra l’altro, una procedura transitoria per le aziende che oggi possono autocertificare l’ avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mentre in seguito, a regime, dovranno utilizzare le specifiche procedure previste. E’, altresì, stabilito che le piccole e medie aziende possano avere un ausilio nell’adempimento dell’obbligo in parola dall’utilizzo di procedure standardizzate realizzate per il tramite di un’apposita commissione consultiva. Allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione specifica, si prevede che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, in caso di inidoneità, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di assegnazione a mansioni equivalenti o superiori, si applichi l’articolo 2103 c.c..
Il decreto reca, poi, una totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro per garantire la rimodulazione degli obblighi di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente propri. Al riguardo, vengono sanzionate con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un pericolo di maggiore immanenza per coloro che ne entrano a far parte.

Il Titolo II costituisce il primo dei titoli “speciali” del decreto, come tali intendendosi i titoli dedicati alla attuazione di specifiche direttive “particolari” in materia di salute e sicurezza rispetto a quella “quadro”, la n. 89/391.

Il successivo Titolo III disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro, l’uso dei dispositivi di protezione individuale, l’uso degli impianti ed apparecchiature elettriche.

Il Titolo IV reca misure per la salute e sicurezza nei dei cantieri temporanei o mobili” misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Il Titoli V disciplina le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

I restanti Titoli fino all’XI affrontano tutte le misure per assicurare la sicurezza in presenza di determinate condizioni di lavoro: la movimentazione manuale dei carichi, le sostanze pericolose, gli agenti biologici, le atmosfere esplosive.

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