TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO: PROROGA PER CHI ATTENDE LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI
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Con il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha introdotto nuove disposizioni transitorie per la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. A seguito del nuovo decreto, con la Circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione della fase transitoria.
La novità riguarda i soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti: questi possono continuare a svolgere le attività di manutenzione e controllo fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027, limitatamente alle tipologie indicate nell’istanza.
Il D.M. 22 settembre 2026 modifica infatti il D.M. 1° settembre 2021 (Decreto Controlli), inserendo il nuovo art. 6-bis, e interviene in considerazione della complessità e dei tempi necessari per completare la valutazione dei requisiti dei tecnici manutentori.
Per approfondire il quadro, rimandiamo alla news Vega Engineering “TECNICI MANUTENTORI ANTINCENDIO: QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA DAL 26 SETTEMBRE”.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente:
- DM 22 settembre 2026
- Circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026
- il facsimile del Sostitutivo Pre-Accordo
CHI PUÒ CONTINUARE A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE?
Non si tratta di una nuova proroga generalizzata dell’obbligo di qualificazione, ma di una disposizione transitoria riservata ai soggetti che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti.
Per questi soggetti non è quindi necessario aver già concluso positivamente la procedura di valutazione entro il 25 settembre 2026: la presentazione della regolare istanza entro tale data consente di proseguire temporaneamente gli interventi di manutenzione e di controllo:
- fino alla conclusione della valutazione;
- comunque non oltre il 31 marzo 2027;
- esclusivamente per le tipologie di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio indicate nell’istanza presentata.
COSA SUCCEDE SE MANCA IL PRE-ACCORDO CON LA SEDE D’ESAME?
La Circolare DCPREV n. 20188/2026 fornisce istruzioni anche sulla documentazione necessaria per presentare tempestivamente l’istanza: per le sole domande trasmesse entro il 25 settembre 2026, il candidato che non dispone ancora del pre-accordo sottoscritto con il soggetto formatore o la sede d’esame può allegare sul portale “Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati” una specifica dichiarazione con cui si impegna a produrlo successivamente (scaricabile in fondo alla news).
La mancata allegazione del pre-accordo al momento dell’invio, in presenza della dichiarazione prevista, non impedisce quindi l’avvio dell’istruttoria. Il documento dovrà essere acquisito successivamente dalla Direzione regionale competente e resterà ferma la data originaria di trasmissione dell’istanza.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, infine, comunica che saranno fornite ulteriori indicazioni applicative sulle nuove disposizioni, con una successiva circolare.
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Documenti correlati
- DM 22 settembre 2026Accedi per scaricare
- Circolare DCPREV prot. n. 20188 del 24 settembre 2026Accedi per scaricare
- Facsimile Sostitutivo Pre AccordoAccedi per scaricare
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