DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO PROROGATO AL 2025
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Ancora una proroga all’entrata in vigore dell’art. 4 del D.M. 01/09/2021 cosiddetto “Decreto Controlli”. Infatti, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/09/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2024, viene spostato di un ulteriore anno il termine per la qualificazione dei tecnici manutentori sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Il Decreto del 13/09/2024 ha apportato anche modifiche in più punti dell’allegato II del D.M. 01/09/2021.
Il Decreto del 13/09/2024 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, pertanto il 19/09/2024.
Andiamo a vedere come è stato modificato il D.M. 01/09/2021 fino ad ora…
LE PRECEDENTI PROROGHE, DAL 2022 AD OGGI
Il Decreto Controlli è entrato in vigore il 25/09/2022 e rappresenta il riferimento normativo per il controllo e la manutenzione dei sistemi e presidi antincendio che, insieme al D.M. 02/09/2021 e al D.M. 03/09/2021, ha abrogato lo storico D.M. 10/3/98 in materia di antincendio.
Con il Decreto 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24/09/2022, le disposizioni del solo art. 4 del D.M. 01/09/2021 relativo alla qualificazione dei tecnici manutentori dei presidi antincendio erano slittate di un anno, quindi al 24 settembre 2023. Di questa proroga e delle altre modifiche introdotte con il Decreto 15 settembre 2022 abbiamo già parlato in una precedente news: D.M. 1/9/21 MANUTENZIONI ANTINCENDIO: PROROGA AL 2023.
Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell’11/09/2023, le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori sono state posticipate al 25 settembre 2024. Sulla proroga del Decreto del 2023 e le motivazioni fornite dal Ministero dell’interno, abbiamo già parlato in una precedente news: PROROGATO AL 2024 IL DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO.
LA NUOVA PROROGA AL 2025
Come si legge nelle considerazioni del decreto 13/9/24, le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati attualmente non ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale, e l’esigenza di portare a compimento l’implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha ritenuto di posticipare di un ulteriore anno il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunità agli operatori del settore.
Per tali motivi pertanto il comma 1-bis dell’art. 6 del D.M. 01/09/2021 viene così modificato: “Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025”.
LE MODIFICHE ALL’ALLEGATO II DEL DM 1/9/21
L’allegato II del DM 1/9/21 sulla “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio” viene così modificato dal Decreto del 13 settembre 2024:
VERSIONE PRECEDENTE | VERSIONE MODIFICATA | |
Punto 1: Generalità | ||
Comma 5 | I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4 | I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4 |
Punto 4: Valutazione dei requisiti | ||
Comma 4 | Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati prima dell’entrata in vigore del presente decreto con certificazione volontaria o da una commissione istituita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13, la valutazione dei requisiti sarà svolta con sola prova orale, che si intende superata per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 7/10, ovvero con modalità di equivalente efficacia che dovranno essere stabilite con apposito provvedimento | Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti è svolta secondo modalità semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14 |
Punto 5: Procedure amministrative | ||
Comma 5-bis | [non presente] | La tariffa concernente l’attività di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore è determinata nell’importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2012 |
Comma 8 | All’istanza sono allegati: – ricevuta di versamento, nelle modalità e con l’importo previsto nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 14 marzo 2012, punto C. “VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO PER…” (specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13) | All’istanza sono allegati: – ricevuta di versamento, nelle modalità e con l’importo previsto al comma 5-bis. “VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO PER…” (specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13) |
PER APPROFONDIRE…
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CORSI ANTINCENDIO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA LIVELLO 1, 2, 3 – DM 2/9/21
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