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SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO SI PUÒ FARE E QUANDO NO?

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Come anticipato nella precedente news pubblicata sull’argomento, con l’interpello n. 2 del 20 ottobre 2022 il Ministero del Lavoro ha chiarito le casistiche per le quali sia necessario sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria.

COSA SI INTENDE PER SORVEGLIANZA SANITARIA?

Ricordiamo che con il termine “Sorveglianza Sanitaria” si intende “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA?

Come riportato dalla Commissione Interpelli, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata solamente nei casi previsti dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, ovvero:

  • nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Pertanto se non si ricade all’interno di quanto previsto dall’articolo 41, non è corretto effettuare la sorveglianza sanitaria in altri casi se non previsti.

Tale precisazione, apparentemente banale, in realtà chiarisce un dubbio (o scaccia delle errate certezze) che, talvolta, accompagnavano chi operava nel campo della salute e sicurezza del lavoro e che trovano origine dal concetto generale che i casi in cui è necessaria (e obbligatoria) la sorveglianza sanitaria debbano essere determinati per mezzo della valutazione dei rischi.

Leggi il nostro approfondimento “SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI: COSA PREVEDE LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO?

VALUTAZIONE DEI RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA

È infatti vero che solo attraverso la valutazione dei rischi si possono identificare le attività che richiedono la sorveglianza sanitaria e non solo perché un determinato rischio è presente, ma anche perché è presente con un’intensità tale per cui è necessaria e obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Si pensi ad esempio al rischio derivante dalla presenza di vibrazioni meccaniche; in tal caso l’obbligo di sorveglianza sanitaria scatta quando:

  • il livello di rumore è superiore ai valori superiori d’azione
  • secondo il medico competente si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

La valutazione dei rischi, nel caso specifico da vibrazioni meccaniche, è necessaria per stabilire la necessità e obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto:

  1. consente di identificare la presenza del rischio;
  2. consente di quantificare il livello del rischio, e solo al di sopra di un certo valore la sorveglianza sanitaria è prevista;
  3. consente di prevede la sorveglianza sanitaria sulla base di una valutazione del Medico Compente.

Tutti i casi sopra esposti sono previsti dalla Testo Unico sulla Sicurezza, precisamente all’art. 204.

Per contro, accade che si chieda al Medico Competente di esprimere un parere, attraverso una visita di sorveglianza sanitaria, in merito all’idoneità psico fisica di un lavoratore addetto ad un’attività che non rientra tra quelle per le quali il D.Lgs. 81/08 prevede (e consente) obbligatoriamente la sorveglianza sanitaria.

Si pensi a casi come lo svolgimento dell’incarico di addetto antincendio o di addetto di primo soccorso.

CAPACITÀ DI SVOLGERE UNA MANSIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA

Certamente, rimane in capo al Datore di Lavoro, l’obbligo chiaramente indicato all’art. 18 comma 1 lettera c) di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, da cui la necessità di analizzare casi in cui il lavoratore ad esempio possa non risultare idoneo a svolgere i compiti assegnati agli addetti antincendio e addetti primo soccorso.

Pertanto, se da un lato il Datore di Lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori per garantire la loro salute e sicurezza prima di affidare loro un’attività, dall’altro non può richiedere sempre al Medico Competente di esprimere un suo parere per mezzo di una visita di sorveglianza sanitaria.

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