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INTERPELLO: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

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Con Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito riguardante l’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

CHE COS’È UN INTERPELLO?

In ambito di sicurezza sul lavoro, l’interpello consiste in un quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro a cui risponde la Commissione per gli Interpelli.

Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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IL QUESITO: CONOSCERE IL PARERE DELLA COMMISSIONE INTERPELLI IN MERITO ALL’OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

La Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha presentato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito alla seguente problematica: ““(…) se l’obbligo di sorveglianza sanitaria: 1) sia da collegarsi rigidamente all’interno delle previsioni di cui all’articolo 41 e, conseguentemente, gli obblighi a carico del datore di lavoro di cui all’articolo 18 siano connessi esclusivamente con l’applicazione dei giudizi di idoneità emessi dal medico competente e delle eventuali prescrizioni/limitazione in essi contenute, 2) ovvero se, ai sensi dell’articolo 18, comma 1 lettera c), il datore di lavoro debba, in generale, tenere conto delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza e della loro capacità di svolgere compiti specifici, garantendo conseguentemente una sorveglianza sanitaria programmata dal medico competente in funzione dei rischi globalmente valutati per la mansione specifica e non limitata alle previsioni di cui all’articolo 41”.

LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI

La Commissione per gli Interpelli risponde citando gli artt. 2, 18, 20, 25, 28 e 41 del D. Lgs. 81/08 ritenendo che: “le citate disposizioni prevedano precisi obblighi in capo al datore di lavoro e al medico competente, in forza della loro specifica posizione di garanzia, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che, allo stato, in considerazione della complessa e articolata normativa vigente, cui fa peraltro riferimento l’articolo 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41”.

La Commissione per gli Interpelli in sostanza rimarca che il datore di lavoro, per adempiere all’obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, deve fare riferimento alle disposizioni previste dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08.

Riportiamo in allegato il testo dell’Interpello n. 2 del 26 ottobre 2022 della Commissione per gli Interpelli.

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