RISCHIO ELETTRICO: MODIFICATE SANZIONI SU OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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L’art. 80 del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del datore di lavoro per la salvaguardia dei lavoratori dai rischi di natura elettrica connessi con l’utilizzo e la presenza di macchinari, apparecchiature e impianti elettrici. Le sanzioni per la violazione dell’articolo 80 del D. Lgs. 81/08 sono state modificate dall’art. 20, lett. n), del D. Lgs. 151/2015 (attuazione Jobs Act), che ha introdotto sanzioni anche per il comma 1 e per il comma 3-bis, finora non previste.
Quindi in base alle nuove modifiche ed integrazioni occorse all’art. 87 del D. Lgs. 81/08, che riporta le sanzioni a carico del datore di lavoro per i rischi connessi con impianti ed apparecchiature elettriche, la violazione dell’art. 80 del medesimo decreto viene cosi sanzionata:
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione del comma 1, art. 80 (obbligo di adottare le misure necessarie ad eliminare e/o ridurre i rischi di natura elettrica da parte del datore di lavoro);
– arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2 (valutazione dei rischi);
– arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dei commi 3 e 3-bis, art. 80 (adozione delle procedure tecniche ed organizzative necessarie a seguito della valutazione dei rischi, e delle misure necessarie ad assicurare che tali procedure rispondano alle disposizioni normative e legislative vigenti).
Lo stesso provvedimento ha anche eliminato la sanzione precedentemente prevista per il comma 4, in effetti non presente nell’art. 80.
Si riporta di seguito il testo completo dell’art. 80:
“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.”
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