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RIPRESA DEL LAVORO DOPO MALATTIA PROLUNGATA: È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

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L’Interpello n. 1/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro affronta la questione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori assenti per motivi di salute per più di 60 giorni, secondo l’art. 41 comma 2 lettera e-ter) del D.Lgs. n. 81/08. Si chiede un’interpretazione univoca della legge per determinare se, indipendentemente dall’esposizione a rischi lavorativi specifici, sia necessaria una visita medica del lavoratore prima della ripresa del lavoro.

Vediamo come la Commissione ha esaminato la questione presentata dall’Università degli Studi di Milano-Direzione Risorse Umane ed è giunta alla conclusione che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti a visita medica per verificare l’idoneità alla mansione dopo assenze prolungate per motivi di salute.

L’OGGETTO DELL’INTERPELLO

Il fulcro dell’interpello si concentra sull’interpretazione dell’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D.Lgs. 81/08, che richiede una visita medica preventiva alla ripresa del lavoro dopo una tale assenza, per verificare l’idoneità del lavoratore alla specifica mansione lavorativa. La questione sollevata mira a chiarire se questa disposizione si applichi universalmente a tutti i lavoratori o solo a quelli precedentemente identificati come soggetti a particolari rischi lavorativi e quindi sotto sorveglianza sanitaria.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA: COS’È?

Per comprendere la risposta della Commissione, è essenziale analizzare i vari elementi normativi e giurisprudenziali coinvolti.

In primo luogo, la definizione di sorveglianza sanitaria fornita dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/08 che descrive la sorveglianza sanitaria come un “insieme di atti medici volti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa​​”.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

L’articolo 18 dello stesso decreto stabilisce gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, tra cui la nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalla valutazione dei rischi e l’adibizione dei lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria alle mansioni solo dopo il prescritto giudizio di idoneità. Queste disposizioni sottolineano l’importanza di una valutazione preventiva delle condizioni di salute dei lavoratori in relazione ai rischi lavorativi a cui possono essere esposti.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

Il punto chiave dell’interpretazione fornita dalla Commissione si trova nell’analisi dell’articolo 41 che specifica i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, inclusa la visita medica preventiva alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni​​ (comma 2 lettera e-ter)). La Commissione, facendo riferimento anche alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 e Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) chiarisce che la visita medica preventiva è richiesta solo per i lavoratori che rientrano alle loro precedenti mansioni, per le quali esiste una necessità di verifica dell’idoneità, implicando che tali mansioni comportino specifici rischi lavorativi​​.

LA VISITA MEDICA DOPO ASSENZA PER MALATTIA PROLUNGATA: SOLO PER I LAVORATORI SOGGETTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

La Commissione conclude pertanto che la visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), si applica solo ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi specifici associati alle loro mansioni.

In sintesi, la risposta della Commissione all’interpello dell’Università degli Studi di Milano chiarisce che non tutti i lavoratori assenti per motivi di salute per più di 60 giorni devono sottoporsi a una visita medica prima della ripresa del lavoro. Questo obbligo si applica esclusivamente ai lavoratori che sono stati precedentemente identificati come esposti a rischi lavorativi specifici e che quindi rientrano nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

Tale interpretazione assicura che le misure di sorveglianza sanitaria siano mirate ed efficaci, concentrando le risorse e l’attenzione sui lavoratori effettivamente a rischio, in linea con l’obiettivo generale della normativa.

ALLEGATO

Si allega l’interpello n. 1/2024 del 06/02/2024 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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