fbpx Skip to content

RESPONSABILITÀ COMMITTENTE DOMESTICO: QUALI SONO?

33585

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

A tutti è capitato di affidarsi a delle maestranze per effettuare lavori edili e/o di ristrutturazione nei propri immobili privati assumendo, spesso inconsapevolmente, il ruolo di “committente domestico”.

Ma in questi casi, quali responsabilità si configurano per il “committente domestico”in relazione allo svolgimento in sicurezza dei lavori?

Vediamo di fare chiarezza sull’argomento…

QUAL È LA DIFFERENZA TRA COMMITTENTE “DOMESTICO” E COMMITTENTE “PROFESSIONALE”?

Si può definire “committente domestico” colui che non è addetto ai lavori e non possiede una conoscenza delle leggi per la gestione dei lavori in sicurezza.

Stiamo parlando dei committenti privati in genere, ossia esempi di “committente domestico” sono i proprietari di un terreno o di un edificio sul quale devono essere eseguite le opere e che sono anche titolari del permesso di costruire.

Nella definizione di “committente domestico”, inoltre, va incluso anche il locatario di un’abitazione qualora effettui lavori di ristrutturazione.

Il “committente professionale” è, invece, colui che abitualmente a fronte di un contratto d’appalto (di cui all’art. 1655 e ss. c.c.) commissiona a terzi – ditte o lavoratori autonomi con organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio – la realizzazione di opere verso il pagamento di un corrispettivo.

CORSI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Scopri i Corsi di Vega Formazione, disponibili anche in E-learning e Videoconferenza

IL COMMITTENTE DOMESTICO HA I MEDESIMI OBBLIGHI DI QUELLO PROFESSIONALE?

Sì, la legge impone al committente precise responsabilità amministrative e penali.

Il committente deve adempiere ad alcuni obblighi sia durante la progettazione che durante l’esecuzione dell’opera.

Non si può giustificare un inadempimento dando prova in capo al committente della carenza nella preparazione tecnica necessaria, o del fatto di non essersi mai recato sul cantiere, ovvero di aver delegato i suoi compiti al direttore dei lavori.

All’avvio della progettazione, il committente deve valutare se sia necessaria la presenza di due o più imprese per l’esecuzione dei lavori.

Nell’ipotesi in cui nel cantiere operino, sebbene non contemporaneamente due o più ditte, il committente, sia domestico o meno, ha l’obbligo di designare il coordinatore per la sicurezza.

A tale riguardo la Sentenza 710/22 della Corte di Cassazione, VI Sez. Penale del 31 maggio 2022 ha chiarito che a norma dell’art. 90, commi 3 e 4 D. Lgs. 81/2008: «3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98».

Verificatosi un infortunio mortale di un operaio, nel caso di specie la Cassazione ha condannato il “committente domestico” corresponsabile per non aver nominato un responsabile per la sicurezza, il Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione delle opere (CSP/CSE) e per non aver predisposto il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

LA NOMINA DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE È IMPORTANTE?

La Sentenza 710/22 della Corte di Cassazione prevede espressamente come: “L’obbligo [di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori] imposto al committente riveste, all’evidenza, fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 d.lgs. 9

aprile 2008, n. 81, oltre ad assicurare il collegamento tra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni…”.

La Corte reputa la sussistenza del nesso eziologico fra la condotta colposa omissiva della committente e l’evento specificando che “ove l’imputata avesse assolto agli obblighi imposti dalla legge, verosimilmente il cantiere sarebbe stato allestito in modo diverso, più rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si sarebbe potuta evitare la morte del lavoratore…”.

CHE COSA DEVE CONTROLLARE IL COMMITTENTE ALL’ATTO DELLA NOMINA DEL COORDINATORE?

Il committente deve accertare se il coordinatore abbia il possesso di un adeguato titolo di studio ed una specifica abilitazione che si fondi sull’esperienza e sul superamento di un percorso formativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in edilizia, oltre ad un aggiornamento periodico obbligatorio.

QUALI SONO I COMPITI DEL COORDINATORE?

Il coordinatore affianca il committente durante l’intera fase di progettazione elaborando:

  • un progetto della sicurezza dell’opera, ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)
  • un fascicolo per le future manutenzioni, ovvero il Fascicolo Tecnico
  • una sorta di Direzione Lavori della sicurezza durante l’esecuzione dell’opera che gli consente di verificare l’applicazione delle procedure di sicurezza programmate a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi.

PER APPROFONDIRE…

i temi relativi alla sicurezza nei cantieri, alle figure responsabili e alla documentazione di cantiere, Vega Formazione organizza i CORSI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.

CORSI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Scopri i Corsi di Vega Formazione, disponibili anche in E-learning e Videoconferenza

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679