RENTRI: NUOVO MANUALE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
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Sul sito del RENTRI è stato pubblicato il “Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto (Ambiente DEMO)”, aggiornato al 10/06/2024, con le istruzioni utili agli operatori per usufruire del servizio di supporto messo a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, tramite il RENTRI, in modo tale da poter adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati così come previsto dal D.M. n. 59/2023.
In particolare, nel manuale vengono illustrate le procedure per:
- la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico rifiuti tenuto dall’impresa in locale;
- la compilazione e gestione del Registro cronologico di carico e scarico in formato digitale;
- la trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel Registro.
A CHI È RIVOLTO IL MANUALE?
Si tratta delle istruzioni per l’operatività in ambiente DEMO rivolto a tutti gli operatori iscritti al RENTRI obbligati alla trasmissione dei dati annotati nel Registro di carico e scarico, tenuto in modalità digitale, allo stesso RENTRI.
Il servizio di supporto è rivolto, in particolare, gli operatori che:
- non utilizzano propri sistemi gestionali;
- non si avvalgono di soggetti delegati;
- intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per agevolare l’assolvimento degli adempimenti agli obblighi previsti dal D.M. n. 59/2023.
Per utilizzare i servizi di supporto messi a disposizione in ambiente DEMO bisognerà iscriversi all’area riservata “Operatori” di RENTRI-Demo.
QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO?
Ricordiamo qui quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico rifiuti, così come indicati all’art. 190 del D.lgs. 152/06 e richiamati dall’art. 4 del D.M. n. 59/2023:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ossia prodotti nell’ambito di lavorazioni: industriali, artigianali, derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL NUOVO MODELLO DI REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI?
I nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico di cui all’Allegato I al D.M. 4 aprile 2023 n.59 entreranno in vigore dal 13 febbraio 2025.
Da tale data i modelli di Registro carico e scarico rifiuti previsti dal precedente D.M. 148/1998, anche se già vidimati, non possono essere utilizzati.
COME AVVIENE IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGISTRO DI CARICO/SCARICO RIFIUTI?
A partire dal 13 febbraio 2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI, i soggetti obbligati alla tenuta del Registro cronologico di carico e scarico secondo il nuovo modello di cui all’Allegato I al D.M. n.59/2023, sia in modalità cartacea che digitale, effettuano la prima registrazione sul nuovo Registro di carico e scarico secondo le nuove modalità proseguendo nella numerazione progressiva riportata sul vecchio Registro cartaceo di cui al D.M. 148/1998.
Nel passaggio dal vecchio modello al nuovo, non bisognerà riportare sul nuovo modello di Registro le precedenti annotazioni effettuate sul vecchio modello.
Il nuovo Registro di carico e scarico cartaceo può essere prodotto dall’apposita funzione disponibile sul portale RENTRI. Le istruzioni per la compilazione del nuovo registro cronologico di carico e scarico rifiuti in formato cartaceo sono riportate in allegato al Decreto Direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251.
Il nuovo Registro di carico e scarico digitale potrà essere tenuto o con i sistemi gestionali adottati dall’operatore o mediante i servizi resi disponibili tramite il RENTRI. Il servizio che il RENTRI rende disponibile agli operatori che non dispongono di un gestionale consente di trasmettere i dati del Registro al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione dello stesso.
COME EFFETTUARE UNA REGISTRAZIONE SUL REGISTRO DI CARICO SCARICO?
Il capitolo 3 del Manuale si sofferma a descrivere nel dettaglio tutte le operazioni per la gestione del Registro di carico/scarico rifiuti con il servizio di supporto, dall’apertura del registro alla nuova registrazione nel registro attivato in base al soggetto che la sta effettuando (produttore, impianto di recupero/smaltimento, trasportatore, intermediario o centro di raccolta).
Una volta che l’utente ha dato la conferma dell’operazione di registrazione nel Registro, la registrazione riceve un numero progressivo che viene inserita nel Registro e non può essere modificata se non con una operazione di rettifica. Ulteriori successive annotazioni potranno essere inserite dall’utente solo con data di registrazione uguale o successiva a quella delle annotazioni già inserite.
QUANDO VANNO TRASMESSI I DATI AL RENTRI?
I soggetti devono trasmettere le registrazioni entro la fine del mese successivo a quello di annotazione.
Ad esempio: se un produttore ha effettuato un carico il 25 settembre, dovrà annotare il carico sul Registro entro il 5 ottobre (10 giorni dal carico del rifiuto). Ma la trasmissione del dato al RENTRI dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello di annotazione (ovvero entro la fine di novembre).
È facoltà dell’operatore anticipare la trasmissione rispetto alle scadenze di legge.
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