RENTRI: CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 MARZO PER I SOGGETTI ESCLUSI DOPO LA LEGGE 199/2025
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Il portale RENTRI ha comunicato che i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale ai sensi della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, devono inoltrare una pratica di cancellazione entro il primo trimestre 2026.
Per approfondire, si rimanda alla precedente news di Vega Engineering RENTRI: NUOVE ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2026
ENTRO QUANDO PRESENTARE LA PRATICA DI CANCELLAZIONE
In seguito all’emanazione della Legge del 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, che ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, i soggetti che risultano esclusi dall’obbligo di iscrizione devono presentare, tramite portale RENTRI, una pratica di cancellazione entro il 30 marzo 2026
SPECIFICHE SULLA CANCELLAZIONE
RENTRI chiarisce che la cancellazione richiesta dai soggetti diventati esclusi per effetto della Legge 199/2025 ha effetto immediato, perché non rientra nelle ipotesi “ordinarie” disciplinate dall’art. 12, commi 6 e 7, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (che regolano invece la cancellazione da iscrizione volontaria e la cancellazione per venir meno dei requisiti nell’anno solare precedente, entrambe con effetto dall’anno solare successivo).
Lo stesso comunicato specifica che, se la domanda di cancellazione viene presentata oltre il 30 marzo, si applicano le disposizioni dell’Art. 12 del D.M. 59/2023: richiamando i commi 6 e 7, l’effetto della cancellazione segue la regola generale dell’anno solare successivo (anziché l’immediatezza prevista per la cancellazione conseguente alla nuova esclusione).
Infine, RENTRI indica che non è previsto il rimborso dei contributi e dei diritti già versati.
CHI È COINVOLTO: LE CATEGORIE CHE LA LEGGE HA ESCLUSO
Sul perimetro delle esclusioni, RENTRI richiama la modifica al comma 3-bis dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 e indica espressamente due macro-categorie escluse dall’obbligo di iscrizione:
- consorzi o sistemi di gestione, individuali o collettivi, di cui all’art. 237, comma 1;
- produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6 del D. Lgs. 152/2006.
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