RLS E CSP: LE DUE FUNZIONI SONO COMPATIBILI? I CHIARIMENTI DELL’INTERPELLO 4/2026
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Con l’Interpello n. 4/2026, la Commissione per gli interpelli chiarisce che non esiste un’incompatibilità espressamente prevista tra Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Tuttavia, lo svolgimento contemporaneo dei due incarichi può risultare incompatibile in una specifica situazione connessa all’attività dell’impresa in cantiere.
In fondo alla news è possibile scaricare gratuitamente il testo dell’Interpello n. 4/2026, seduta del 24 settembre 2026.
QUAL È IL QUESITO POSTO DALLA FILCA CISL?
Il quesito, presentato dalla FILCA CISL (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini), riguarda la possibilità che un lavoratore ricopra contemporaneamente il ruolo di:
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
L’organizzazione sindacale chiede, in particolare, se tale sovrapposizione sia compatibile con i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal D.Lgs. 81/08.
Il punto centrale riguarda quindi l’eventuale conflitto tra le attribuzioni del RLS con funzione di rappresentanza e controllo e le responsabilità progettuali attribuite al CSP.
IL PARERE DELLA COMMISSIONE: RLS E CSP SONO SEMPRE INCOMPATIBILI?
No. La Commissione precisa che il D.Lgs. 81/08 non preveda divieti espressi, ma indichi che un’incompatibilità tra RLS e CSP può sussistere solo nel caso in cui l’organizzazione operi nel cantiere, durante la fase esecutiva, con i propri lavoratori.
In questa situazione il RLS eserciterebbe le proprie attribuzioni anche nei confronti dei lavoratori della società presenti nel cantiere, mentre lo stesso soggetto avrebbe precedentemente assunto, come CSP, le scelte progettuali relative alla sicurezza dell’opera.
Secondo la Commissione, questa sovrapposizione potrebbe incidere sull’autonomia di giudizio, sull’indipendenza e sull’imparzialità richieste nell’esercizio delle funzioni di RLS.
A sostegno di questa conclusione viene richiamato anche l’art. 100, comma 4, del D.Lgs. 81/08, che prevede la messa a disposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai rappresentanti per la sicurezza. La disposizione presuppone, secondo la Commissione, una distinzione tra chi viene consultato in qualità di RLS e chi ha elaborato il PSC in qualità di CSP.
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