fbpx Skip to content

QUARANTENA E MASCHERINE: NUOVE FAQ DAL GOVERNO

29891

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

Con l’entrata in vigore del cosiddetto Decreto di Fine Anno, D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, vengono modificate le indicazioni relative al periodo di quarantena a seguito di contatto stretto con persone positive al Covid19, vediamo di seguito quali sono le novità…

COSA CAMBIA PER LA QUARANTENA PREVENTIVA?

Tra le principali novità introdotte dal Decreto Legge n. 229, l’eliminazione della quarantena preventiva per i soggetti che hanno avuto un contatto stretto con un positivo confermato al Covid19, qualora:

  • hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
  • sono guariti dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
  • hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”)

Per le categorie sopra indicate sarà sufficiente l’applicazione dell’auto-sorveglianza con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione con il soggetto positivo al Covid19.

SE IL CONTATTO STRETTO PRESENTA SINTOMI?

Alla prima comparsa dei sintomi è obbligatorio svolgere un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

QUARANTENA PER CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO DA PIU’ DI 120 GIORNI

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

QUARANTENA PER CHI NON HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE PRIMARIO

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall’ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

QUARANTENA PER CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA MENO DI 120 GIORNI O DOSE “BOOSTER”

Ai soggetti contagiati da COVID19 che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

QUANDO CESSA LA QUARANTENA?

In tutti i casi, per la cessazione della quarantena è necessario l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

QUANDO VANNO INDOSSATE LE MASCHERINE?

L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

DOVE SI DEVE INDOSSARE LA MASCHERINA?

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all’aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus).

CI SONO DELLE ECCEZIONI PER L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA?

Non è previsto l’obbligo di utilizzo della mascherina per alcune tipologie di soggetti, ovvero:

–    bambini sotto i 6 anni di età;

–    persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

–    operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

–    mentre si effettua l’attività sportiva;

–    mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

–    quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA?

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli realizzati dalle aziende a seconda del settore di appartenenza.

QUALE MASCHERINA USARE: FFP2 O CHIRURGICA?

La normativa prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:

  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto
  • per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche o dispositivi con protezione superiore, devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.), secondo le indicazioni previste dalle “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”.

IL RUOLO ATTIVO DEL RLS NEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO

Scopri i percorsi formativi per RLS di Vega Formazione

Documenti correlati

  • Decreto Legge n. 229 del 30/12/21 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”Accedi per scaricare
  • Circolare del Ministero della Salute del 30/12/21 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”Accedi per scaricare

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679