NUOVE REGOLE PER QUARANTENA E GREEN PASS: ECCO IL DECRETO
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/12/21 il Decreto Legge n. 229 che estende l’uso del Super Green Pass e introduce modifiche alla quarantena per le persone vaccinate o guarite da COVID da meno di 120 giorni che hanno subito un “contatto stretto”.
Vediamo di seguito le novità contenute nel nuovo Decreto Legge, che riportiamo per il download in allegato alla presente news, oltre a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute emanata contestualmente il 30/12/21.
COSA CAMBIA DA SUBITO?
La novità tanto attesa e discussa, che entra in vigore già dal 31/12/21, riguarda tutti coloro che hanno avuto un “contatto stretto” con un caso positivo COVID e:
- hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;
- oppure sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;
- oppure hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.
Con le nuove regole, chi rientra nelle precedenti categorie non deve rispettare la misura della quarantena “precauzionale” ma, utilizzando sempre la mascherina FFP2 per i 10 giorni successivi al contatto,
- potranno continuare a “uscire” liberamente se in assenza di sintomi;
- qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.
Le nuove disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 30/12/21.
Ricordiamo che con il termine “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato si deve intendere:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30/12/21
Contestualmente al Decreto Legge n. 229 del 30/12/21, il Ministero della Salute ha emanato una circolare che definisce nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.
La circolare pertanto prevede, nel caso di “contatti stretti”:
- per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- per i soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
- oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.
COSA SUCCEDE DAL 10 GENNAIO 2022?
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, solo chi è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”, ossia di quello che viene chiamato “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato”, cioè il Green Pass ottenuto:
- a seguito del completamento del ciclo vaccinale
- a seguito di guarigione dalla malattia
potrà accedere ai seguenti servizi e attività:
- alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
- sagre e fiere, convegni e congressi;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
- tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di sci;
- piscine, sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto);
- centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
RIMANDATO IL SUPER GREEN PASS AL LAVORO
Rimandata invece a gennaio 2022 la decisione di estendere l’obbligo del super pass al mondo del lavoro, pubblico e privato. Questi ulteriori giorni probabilmente serviranno al governo per svolgere ulteriori approfondimenti tecnici e consultazioni con le parti sociali, sindacati e imprese.
SCARICA I TESTI DEL DECRETO E DELLA CIRCOLARE
Riportiamo in allegato:
- il testo del Decreto Legge n. 229 del 30/12/21 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
- la circolare del Ministero della Salute del 30/12/21 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”
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Documenti correlati
- Decreto Legge n. 229 del 30/12/21 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”Accedi per scaricare
- Circolare del Ministero della Salute del 30/12/21 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”Accedi per scaricare
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