PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SULLA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO DI RIFIUTI IN FORMA SEMPLIFICATA
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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 01/09/2023 il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” volto ad un’economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse. Il decreto permette di regolamentare i profili ambientali di un mercato esistente, promuovendone la trasparenza e rafforzando la fiducia dei consumatori sulla qualità dei prodotti ottenuti.
Vediamo di seguito una sintesi dei contenuti del decreto entrato in vigore il 16/09/2023.
QUALI SONO I RIFIUTI CUI SI APPLICA IL DECRETO?
Il Decreto si applica a tutti quei rifiuti che risultano idonei ad essere preparati per il loro reimpiego dopo essere stati sottoposti a operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione. I prodotti o i componenti dei prodotti che si ottengono da tali operazioni devono essere conformi al modello originario in termini di finalità, caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza. Su tali prodotti dovrà essere applicata un’etichetta con indicazione di “Prodotto preparato per il riutilizzo”.
Per i RAEE preparati per il riutilizzo si deve far riferimento al capitolo 5 della norma CENELEC 50614:2020 per verificarne l’idoneità e dovrà essere applicata un’etichetta con riportata la dicitura “PPRAEE” (prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
I rifiuti cui si applica il regolamento sono indicati nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al Decreto. I rifiuti sono suddivisi in 13 classi merceologiche (CM) più la 14esima CM che comprende i RAEE: per ciascuna CM sono individuati i codici EER e la descrizione dei rifiuti nonché la quantità massima impiegabile indicata i tonnellate/anno.
QUALI SONO I RIFIUTI ESCLUSI DAL DECRETO?
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento i seguenti rifiuti:
- i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
- i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
- pile, batterie e accumulatori;
- pneumatici soggetti alla disciplina del D.M. 19 novembre 2019, n. 182;
- i RAEE con caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
- i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
- i veicoli fuori uso
- i rifiuti allo stato liquido ed aeriforme
- i rifiuti radioattivi
- i rifiuti da articoli pirotecnici
- tutti i rifiuti con codici EER non ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1 del Decreto
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
Per poter svolgere le operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in forma semplificata nel centro di preparazione per l’utilizzo (centro), il gestore (qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo) deve presentare i seguenti documenti:
- comunicazione di inizio attività, redatta secondo il modello riportato all’Allegato 2 del Decreto
- relazione tecnica dettagliata
- elaborati grafici
- dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà in merito ai requisiti soggettivi
La documentazione deve essere trasmessa all’amministrazione territorialmente competente e, trascorsi 90 giorni senza richieste da parte dell’ente, l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo può essere avviato.
Nel caso dei RAEE, l’amministrazione territorialmente competente effettua una visita preventiva entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività allo scopo di verificare la conformità delle attività di recupero al D.Lgs. n. 49/2014.
In caso di insussistenza dei requisiti, l’amministrazione competente può chiedere con provvedimento motivato al gestore di conformarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Al termine dei 90 giorni, o dei 120 in caso di richiesta di adeguamento in seguito al provvedimento motivato, l’amministrazione iscrive l’impresa in un apposito registro.
La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di variazione dell’ubicazione/planimetria e/o di capacità del centro.
Nel caso di centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE, il gestore è tenuto a iscrivere il proprio centro in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantità e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.
QUALI CARATTERISTICHE E DOTAZIONI DEVONO AVERE I CENTRI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO?
Il Decreto individua le caratteristiche e le dotazioni di cui deve essere dotato ciascun centro:
- in termini strutturali devono esserci, ad esempio, recinzione lungo il perimetro, locale chiuso o dotato di idonea copertura;
- presenza di aree distinte per ciascuna sezione di cui si compone l’attività, quali ad esempio zona di conferimento e di messa in riserva dei rifiuti, zona di lavorazione, zona di immagazzinamento dei prodotti, zona per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti, ecc;
- attrezzature idonee e necessarie allo svolgimento delle operazioni di preparazione per il riutilizzo.
Nel caso dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE bisogna far riferimento alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
Presso il centro deve essere tenuto uno schedario, da conservare per 5 anni, diviso in 3 sezioni nel quale registrare le seguenti informazioni:
- sezione A – conferimento: conferitore, data del conferimento, identificazione dei rifiuti e quantità;
- sezione B – gestione: quantità di rifiuti da gestire, tipologia di operazioni eseguite, quantità di prodotti ottenuti;
- sezione C – cessione: quantità di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo, quantità e codice EER dei rifiuti prodotti.
Allo schedario devono essere allegate anche le copie dei formulari di identificazione del rifiuto o dei documenti di trasporto.
All’arrivo dei rifiuti presso il centro, deve essere verificata la loro accettabilità sulla base di uno specifico regolamento interno che ciascun gestore dovrà definire. Nel caso di rifiuto non conforme, il carico sarà respinto annotandolo sul formulario, se previsto.
QUALI SONO I REQUISITI DEGLI OPERATORI?
Nei centri di preparazione per il riutilizzo deve essere impiegato personale con idonea capacità tecnica in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
- diploma di scuola secondaria superiore con specializzazione nel settore di attività;
- attestato di qualifica professionale;
- prestazione lavorativa per un’impresa del settore per almeno 2 anni.
Nel caso di operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE è richiesto anche l’aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
INSERIMENTO DI PERSONALE SVANTAGGIATO
Il Decreto prevede che per le attività di minore complessità, compatibilmente con l’organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, possano essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.
Si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilità e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per queste persone non è richiesto il possesso dei requisiti tecnico-professionali indicati al paragrafo precedente.
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