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PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE 159/2025: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

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In seguito all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 147 del 28 ottobre 2025 a Palazzo Chigi, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile“. Il provvedimento, annunciato da tempo, segna il passaggio dalla fase di approvazione governativa alla piena efficacia normativa, introducendo interventi immediati in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, il 31 ottobre 2025 (G.U. Serie Generale n. 254), come previsto dall’articolo 21. Seguirà ora l’iter parlamentare di conversione in legge, da completarsi entro 60 giorni, pena la decadenza del decreto.

In fondo alla presente news, è possibile scaricare il testo ufficiale del Decreto Legge 159/2025 del 31 ottobre 2025.

Il nuovo Decreto Legge 159/2025, come anticipato nella precedente news DECRETO LEGGE SICUREZZA SUL LAVORO: APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE MISURE URGENTI PER TUTELA E PREVENZIONE, introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

TUTTE LE NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Circa metà dei 21 articoli contenuti nel nuovo decreto legge sono dedicati alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Di seguito le principali novità introdotte.

Art. 3Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti”:

  • Introdotto il badge elettronico obbligatorio per i lavoratori impiegati in appalti e subappalti, inizialmente nei cantieri edili e successivamente estendibile ad altri settori a rischio.
  • La tessera digitale sarà collegata al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e generata automaticamente per i lavoratori assunti tramite la piattaforma.
  • L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rafforzerà la vigilanza sulle imprese in subappalto.
  • In materia di patente a crediti, sono previste sanzioni più elevate e maggiori decurtazioni dei punti in caso di violazioni.
  • La notifica preliminare dei cantieri dovrà ora indicare anche le imprese che operano in subappalto.

Art. 5Interventi in materia di prevenzione e di formazione”:

  • Introduzione dell’obbligo di aggiornamento periodico degli RLS anche nelle imprese con meno di 15 dipendenti.
  • L’attività di formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo, collegati al SIISL.
  • Prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per la revisione delle procedure di accertamento su alcol e tossicodipendenza.
  • Ribadito l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e igiene i DPI.

Art. 6Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione”:

  • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Conferenza Stato Regioni dovrà aggiornare i criteri di accreditamento dei soggetti formatori in materia di salute e sicurezza.

Art. 7Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro”:

  • La copertura assicurativa dell’INAIL si estende agli infortuni in itinere degli studenti in alternanza scuola-lavoro.
  • I lavori a rischio alto sono esclusi dalle convenzioni con le istituzioni scolastici.

Art. 10Disposizioni in materia di norme UNI”:

  • Sostituito il riferimento “British Standard OHSAS 18001:2007” con “norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024”.
  • Le norme tecniche UNI dovranno essere consultabili gratuitamente, favorendo l’accesso alle buone pratiche di sicurezza.

Art. 14Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”:

  • Dal 1° aprile 2026 il SIISL diventa il canale centrale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 15 Rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni”:

  • Prevista l’adozione di linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near-miss).

Art. 17: “Sorveglianza sanitaria e promozione della salute”:

  • Le visite di sorveglianza sanitaria vengono conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre‐assuntive).
  • Promozione del medico competente su campagne di screening oncologici.
  • Introduzione di visita medica «mirata» nei casi di ragionevole sospetto di assunzione di alcol o stupefacenti per attività ad alto rischio.
  • Entro 12 mesi devono essere emanati i requisiti delle strutture del medico competente.

Art. 18: “Organizzazioni di volontariato della protezione civile”:

  • Introdotto l’art. 3-bis per l’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza anche alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, stabilendo definizioni, formazione, informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e DPI.
  • Le sedi associative e i luoghi di esercitazione non sono assimilati a “luoghi di lavoro” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08.

LE ALTRE MISURE DEL DECRETO 159/2025

  • Art. 1 “Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • Art. 2 “Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • Art. 4 “Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • Art. 8 “Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
  • Art. 9 “Modifica all’articolo 10 della legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l’assegno di incollocabilità erogata dall’INAIL
  • Art. 11 “Anticipazioni di cassa tra le gestioni assicurative amministrate dall’INAIL
  • Art. 12 “Disposizioni in materia di personale medico dell’INAIL
  • Art. 13 “Disposizioni per l’efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
  • Art. 16 “Attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del Servizio sanitario nazionale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • Art. 19 “Misure urgenti per il personale assunto con contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
  • Art. 20 “Proroga dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato per le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi dal 29 ottobre 2023 nel territorio delle province di Massa Carrara e Lucca

PER APPROFONDIRE

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