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PROVA DI EVACUAZIONE E NUOVI DECRETI ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?

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Si avvicina il 4 ottobre 2022, data di entrata in vigore del D.M. 2/9/21Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 5 ottobre 2021.

Il D.M. 2/9/21, di cui abbiamo parlato in una precedente news, abroga e rinnova lo storico D.M. 10/3/98 che è da più di un ventennio il riferimento normativo in materia di antincendio.

QUALI NOVITÀ INTRODUCE IL NUOVO D. M. 2/9/21 IN TEMA DI PIANO DI EMERGENZA?

Vediamo le modifiche introdotte dal nuovo Decreto, rispetto al “vecchio” D.M. 10/3/98, per quanto concerne gli obblighi di elaborazione del piano di emergenza e, quindi, anche la prova di evacuazione obbligatoria.

Il D.M. 10/3/98 all’art. 5 prevedeva che i datori di lavoro fossero tenuti alla redazione del piano di emergenza e a organizzare le prove di evacuazione nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro dove fossero occupati almeno 10 dipendenti
  • aziende soggette a controllo dei vigili del fuoco (C.P.I. Certificato di Prevenzione Incendi)

Il nuovo D.M. 2/9/21, invece, all’art. 2 prevede che il datore di lavoro predisponga il piano di emergenza e organizzi la prova di evacuazione antincendio nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del D. P. R. 151/2011 (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi)
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Come è facile evincere, il D.M. 2/9/21 introduce l’obbligo di redazione del piano di emergenza per una terza categoria di attività prima non prevista, ovvero i “luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori”.

Questa stessa categoria di aziende dovrà anche prevedere lo svolgimento di una prova di evacuazione, con cadenza almeno annuale.

CHE COSA CAMBIA PER LE AZIENDE?

Con l’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21 anche le attività produttive ricadenti nella nuova terza categoria dovranno adeguarsi alla normativa adempiendo all’obbligo di redazione del piano di emergenza che prevede anche l’organizzazione di una simulazione di evacuazione con cadenza annuale.

In questo caso l’obbligo di redazione del piano di emergenza dovrà essere adempiuto dal 4/10/2022: il legislatore infatti ha previsto un anno di tempo dalla pubblicazione all’entrata in vigore del Decreto.

Dalla stessa data scatta anche l’obbligo di svolgimento della prova di evacuazione.

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Inoltre riportiamo in allegato il testo del D. M. 2/9/21.

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