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PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: PUBBLICATO IL MODELLO DI RIFERIMENTO

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Con il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012, del quale si dà avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro ha reso noto che vengono recepite le procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell’art. 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

Scopo della procedura è indicare un modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori dovranno quindi procedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012.
Inoltre, anche i datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 50 lavoratori potranno effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 29, comma 6, del D.Lgs. 81/08, secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012.

Si ricorda che la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi per le aziende fino a 10 lavoratori termina il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come previsto dalle modifiche apportate dal recente Decreto Legge 12 maggio 2012 n. 57 all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08.

La modulistica per la valutazione dei rischi da utilizzare è quella allegata al Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 e quella successivamente pubblicata alla sezione Sicurezza nel lavoro del sito www.lavoro.gov.it.
Le Procedure Standardizzate sono suddivise in due parti:
I. Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
II. Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni previste dal Decreto 30 novembre 2012.

In caso di mancato adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi, in base alle Procedure Standardizzate o meno, il datore di lavoro può incorrere nella reclusione da tre a sei mesi oppure in un’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

I tecnici di Vega Engineering sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento, contattando il numero di telefono 0413969013 o compilando l’apposito form cliccando sul link sottostante.

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